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Avvocati, contributi per i figli che frequentano la scuola materna: domande entro il 30 novembre

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I contributi per i figli che frequentano la scuola materna: il bando

Ancora una volta è stato indetto da Cassa forense un bando a sostegno degli iscritti. Si tratta di un bando che prevede l'erogazione di un contributo per i professionisti che sono genitori di bambini che frequentano la scuola materna [1]. Tale iniziativa rientra tra quelle che l'ente previdenziale promuove a sostegno dei propri iscritti al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa, impegni familiari e sviluppo economico dell'Avvocatura. Il bando in questione è reperibile su http://www.cassaforense.it/media/9040/bando-n-8-2020.pdf.

Vediamo di cosa si tratta.

Requisiti di partecipazione

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, è necessario:

  • essere iscritti alla Cassa forense o all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa forense in corso;
  • essere in regola con l'invio dei Mod. 5 alla Cassa;
  • essere genitore di uno o più figli che frequentano la scuola materna, comunale, statale o privata;
  • avere dichiarato nel Mod. 5/2020 un reddito professionale inferiore a € 50.000,00;
  • per coloro che non sono tenuti all'invio del Mod. 5/2020, aver prodotto un reddito netto professionale da attività forense inferiore a € 50.000,00.

«Il contributo è erogato a uno solo dei genitori, anche se richiesto da entrambi. In tal caso verrà considerata valida ai fini dell'ammissione in graduatoria esclusivamente la prima domanda pervenuta. Per coloro che abbiano beneficiato della provvidenza in forza del bando n. 8/2019 il contributo è ridotto al 50%».

Il contributo erogabile

Il contributo erogabile, fino a esaurimento dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, è pari a € 1.000,00 per la frequenza di ciascun figlio.

La domanda di partecipazione e la graduatoria

La domanda di partecipazione al bando in questione:

  • va inviata entro le ore 24,00 del 30 novembre 2020, esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it;
  • va corredata di i) certificazione o autocertificazione attestante la frequenza del figlio alla scuola materna per l'anno educativo/scolastico 2020/2021; ii) in caso di figli adottati o in affidamento preadottivo, eventuale provvedimento di adozione/affidamento preadottivo del figlio; iii) «eventuale copia della sentenza di separazione ovvero autocertificazione, con riserva di richiesta di integrazione da parte di Cassa Forense; iv) eventuale autocertificazione di non essere né coniugato né convivente con l'altro genitore; v) eventuale copia del certificato di decesso dell'altro genitore».

«Le domande carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate». 

«In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione».

Decorso il termine per la presentazione della domanda e per le regolarizzazioni della stessa, verrà formata una graduatoria «in ordine crescente del reddito imponibile prodotto nell'anno 2019 (dichiarazione 2020) dal richiedente e di quello dell'altro genitore coniugato non legalmente separato, o convivente calcolato al 50%. Per "reddito imponibile", si intende il reddito assoggettato a tassazione nel Modello Redditi Persone fisiche 2020. Include sia reddito imponibile ai fini IRPEF (quadro RN) che i redditi assoggettati a imposta sostitutiva. In nessun caso può assumere valori negativi. In mancanza di redditi imponibili indicare "0" (zero)». Nella formazione della graduatoria si darà priorità innanzitutto ai richiedenti in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dall'anno 2015 all'anno 2019, se dovuti. Sono considerati in regola anche gli iscritti che, alla data di pubblicazione del bando, i) hanno fatto già richiesta e ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti; ii) sono in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo. Tutti i richiedenti non in regola saranno collocati nella graduatoria in posizione successiva.

Note

[1] Art. 14, lett a/7, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza. 

 

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