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Le spese detraibili possono essere pagati dal conto del coniuge

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L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 431 del 2 ottobre 2020, precisa che al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% con riguardo alle spese per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, è possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge, a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa.

Si ricorda infatti che dal 1° gennaio 2020, l'art. 1 comma 679 della L. 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 - stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative collegate spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

-bonifico bancario o postale;

-altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per "altri mezzi di pagamento" si intendono quelli che "garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria".

In generale, precisa l'Agenzia delle Entrate nella risposta esaminata, l'onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, a condizione che sia possibile assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

In questi casi, il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile":

- mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA;

- in mancanza, mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Gli oneri possono essere pagati anche tramite un'applicazione di pagamento via smartphone e in questi casi, oltre al documento fiscale che attesta l'onere sostenuto è necessario possedere l'estratto del conto corrente cui l'applicazione si appoggia e, se dall'estratto conto non emergono le informazione sul beneficiario del pagamento, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.

Si rammenta che la disposizione riguardante la tracciabilità dei pagamenti non si applica in relazione alle spese sostenute per:

-l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;

-prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Per poter detrarre le spese, devono quindi essere pagati con strumenti "tracciabili", ad esempio, i medici di famiglia per i certificati di buona e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la libera professione quali dentisti, ginecologi, dermatologi, psicologi, e dintorni.

La disposizione riguarda gli oneri che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19% siano essi previsti dall'art. 15 del T.U.I.R. o in altre disposizioni normative collegate.

Quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis dell'art. 15 comma 1 del T.U.I.R. spettante per le spese di frequenza delle scuole dell'infanzia, per le scuole del primo ciclo di istruzione, delle scuole secondarie di primo grado e per le scuole secondarie di secondo grado è necessario provvedere al pagamento con strumenti "tracciabili" e ciò vale anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola, e potranno essere pagati anche usando la carta di credito del coniuge.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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