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Disconoscimento del compenso dell’amministratore: decreto ingiuntivo al condomìnio

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Riferimenti normativi: Art.1129 -1130 c.c.

Focus: La compagine condominiale, oltre a revocare l'amministratore, può disconoscere il compenso a questi spettante a causa dell'inadempimento dell'obbligo di rendiconto annuale e di gravi irregolarità nella gestione condominiale. Quali saranno gli effetti del decreto ingiuntivo richiesto dall'amministratore per recuperare il suo credito nei confronti dell'ex condomìnio? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Patti con sentenza n. 430 del 19 agosto 2020.

Principi generali: Si premette che il rendiconto annuale di gestione e la presentazione dello stesso all'assemblea condominiale rientra tra i doveri dell'amministratore ed ha un ruolo determinante al fine della ripartizione delle spese condominiali. In particolare, è l'art.1130-bis, comma 1, cod. civ. a disporre che il rendiconto condominiale deve essere predisposto dall'amministratore e sottoposto all'assemblea per l'approvazione annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.La mancata rendicontazione può portare alla revoca giudiziale dell'incarico, così come previsto dall'art.1129, comma 12, n.1 c.c., che annovera tra le gravi irregolarità atte alla pronuncia della revoca giudiziale "l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale". La gravità del comportamento dell'amministratore non viene meno neanche in caso di redazione ed approvazione tardiva del rendiconto, intervenuta in corso di giudizio, in cui non si faccia menzione circa i compensi dell'amministratore (Corte di Cassazione sent. n. 28764/2017). Tale principio di diritto scaturente dalla giurisprudenza della Suprema Corte è stato richiamato dal Tribunale di Patti che con la sentenza n. 430/2020 ha revocato il decreto ingiuntivo richiesto dall'ex amministratore nei confronti dell'ex condomìnio a seguito di disconoscimento del proprio compenso da parte di quest'ultimo.

Il caso: Nella fattispecie l'ex amministratore, al quale non era stato corrisposto il compenso dovuto per la gestione condominiale, aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell'ex condomìnio. Quest'ultimo, a sua volta, si era opposto al decreto ingiuntivo negando l'esistenza del credito in quanto l'amministratore non aveva adempiuto al proprio incarico poiché aveva omesso di redigere il rendiconto della propria gestione per più di due anni, motivo per cui l'assemblea condominiale non aveva approvato il suo compenso. L'ex amministratore sosteneva, al contrario, che il suo compenso era stato espressamente approvato dall'assemblea così come era stato approvato il rendiconto della gestione relativa al periodo 2001- 2005. In ogni caso lo stesso affermava di avere sempre informato i condòmini dell'attività di gestione operata e che gli importi già percepiti si riferivano alle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria. Alla luce di quanto sopra esposto, premesso che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come un giudizio di cognizione in cui la parte opposta deve fornire la prova del credito vantato nei confronti del debitore, nel caso di specie il giudice ha ritenuto che l'amministratore non ha fornito prova alcuna di avere informato regolarmente i condòmini circa le voci di entrata e di uscita del conto condominiale e non ha riportato correttamente nel conto economico i dati contabili. 

A sostegno di ciò il giudice ha richiamato una sentenza con la quale lo stesso Tribunale si era precedentemente espresso nel senso che "l'avere l'amministratore reso abitualmente il conto delle gestioni a distanza costante di due anni dall'esercizio di riferimento integra un fatto anomalo tale da concretizzare una grave irregolarità".Pertanto, "il comportamento dell'amministratore di condomìnio che omette o trascura o ritarda per lungo tempo la presentazione del rendiconto della gestione, anche se limitatamente a singoli aspetti o settori o parti di essa costituisce irregolarità tale da determinare la revoca dell'incarico (Trib. Messina 29/11/2011). Il giudice ha, inoltre, precisato che "secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, ogni posta attiva e passiva deve risultare analiticamente dal rendiconto condominiale, con approvazione della assemblea espressa mediante una delibera ad hoc, in una forma atta a rendere comprensibili e agevoli ai condòmini le voci di spesa sia in entrata che in uscita e che il rendiconto deve essere correlato alla documentazione contabile (ricevute/fatture) giustificativa delle spese e alla indicazione delle causali dei pagamenti per consentire la verifica della diligenza e della rispondenza ai precetti normativi dell'operato dell'amministratore e al mandato dato dall'assemblea". Di conseguenza, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo poiché l'approvazione tardiva del prospetto di ripartizione delle spese non costituisce prova che l'amministratore abbia correttamente adempiuto all'incarico ricevuto dal condomìnio né consente di sanare l'inadempimento gestionale dell'amministratore.

 

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