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Avvocati, contributi per famiglie numerose e monogenitoriali: domande entro il 31 ottobre

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I contributi per le famiglie numerose e monogenitoriali

Nell'ambito delle iniziative a sostegno delle famiglie degli avvocati [1], Cassa forense ha indetto due bandi, uno per l'assegnazione di contributi alle famiglie numerose e l'altro per l'assegnazione di contributi alle famiglie monogenitoriali, reperibili rispettivamente su:

Vediamo di cosa si tratta.

Requisiti di partecipazione

Per presentare la domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione di contributi a famiglie numerose, è necessario:

  • essere iscritti alla Cassa forense o all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa forense in corso;
  • essere in regola con l'invio dei Mod. 5 alla Cassa;
  • avere nel nucleo familiare tre o più figli di età inferiore a 26 anni.

Se la domanda è presentata da entrambi i genitori, si terrà conto solo di una delle due. Sono esclusi i genitori che hanno beneficiato della prestazione in questione per due volte.

Per presentare la domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione di contributi alle famiglie monogenitoriali, occorre:

  • essere iscritti alla Cassa forense o all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa forense in corso;
  •  essere in regola con l'invio dei Mod. 5 alla Cassa;
  • avere nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio minore di 26 anni, nei cui confronti non deve sussistere obbligo altrui di mantenimento.

In entrambi i bandi è stabilito che per chi ha usufruito già una volta di detto contributo, l'assegnazione sarà di una somma pari al 50% di quella erogabile.

Il contributo erogabile

Il contributo erogabile previsto:

  • nel primo bando, fino a esaurimento dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, sarà pari a € 3.000,00 a prescindere dal numero dei figli;
  • nel secondo bando, fino a esaurimento dell'importo complessivo di € 250.000,00, sarà pari a € 1.000,00 per ciascun figlio.

«In favore di tutti i beneficiari verrà, inoltre, rilasciata la VIS Card family che consente l'applicazione di un trattamento di sconto nel caso di utilizzo delle strutture sanitarie convenzionate con la Società VIS Valore in Sanità s.r.l.».

La domanda di partecipazione e la graduatoria

La domanda di partecipazione ai bandi in questione va inviata entro le ore 24,00 del 31 ottobre 2020, attraverso la procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it. Tale domanda va corredata :

  • con riferimento al primo bando, i) di autocertificazione attestante la composizione anagrafica del nucleo familiare, completa di dati anagrafici; ii) di attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2020, senza omissioni e/o difformità;  
  • con riferimento al secondo bando, «i) di certificato stato di famiglia, ovvero autocertificazione contenente i dati anagrafici di ciascun componente; ii) autocertificazione che il figlio/i figli sono a totale ed esclusivo carico economico del richiedente e non vi sia obbligo altrui di mantenimento; iii) attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2020, senza omissioni e/o difformità».

«Le domande carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione».

Una volta spirato il termine per la presentazione della domanda e delle regolarizzazioni della stessa, verrà formata una graduatoria in ordine crescente dei valori ISEE. In caso di parità di detti valori, la precedenza è determinata:

  • nel caso di partecipazione al primo bando, dalla presenza nel nucleo familiare del maggior numero di figli minori;
  • nel caso di partecipazione al secondo bando, dalla presenza del maggior numero di figli.

«La graduatoria prevede la priorità in favore dei richiedenti che siano in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dall'anno 2015 all'anno 2019, se dovuti. In deroga al principio di graduazione sulla base del valore ISEE, i richiedenti non in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2019, sono collocati nella graduatoria in posizione successiva rispetto a coloro che, alla data di pubblicazione dei bandi, sono in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi minimi dovuti dall'anno 2015 all'anno 2019. Sono considerati in regola anche i richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano richiesto ed ottenuto la rateazione dei contributi minimi dovuti e siano in regola con il pagamento delle rate già scadute per il medesimo periodo».

Note

[1] Art. 6, lett e, Regolamento per l'erogazione dell'assistenza. 

 

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