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Auto danneggiate e rubate nei parcheggi a pagamento: obblighi del gestore

Parcheggio

Inquadramento normativo: Artt. 1766 c.c. e ss., D.Lgs. n. 285/1992.

Contratto di parcheggio: Il contratto di parcheggio è un contratto al quale si applicano le norme sul contratto di deposito.

Deposito e obblighi del gestore del parcheggio: Il deposito è il contratto con cui una parte riceve dall'altra una cosa mobile, con l'obbligo di custodirla e di restituirla. Con riferimento al contratto di parcheggio, quando si consegna la propria auto al gestore di un parcheggio, quest'ultimo ha l'obbligo di custodirla con la diligenza del buon padre di famiglia, ossia con la diligenza richiesta all'uomo medio per il tipo di prestazione oggetto del contratto. Ne consegue, dunque, che il gestore del parcheggio ha l'obbligo di provvedere a predisporre tutti gli accorgimenti necessari per evitare che l'auto subisca danni, o nella peggiore delle ipotesi venga rubata. E ciò in considerazione del fatto che, qualora il veicolo parcheggiato subisca danni o sia sottratto, il gestore del parcheggio sarà tenuto a risarcire il relativo danno,salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. civ., n. 22807/2014). In caso di sottrazione da parte di un terzo ( del bene in custodia) la perdita può dirsi non imputabile al depositario (e quindi al gestore del parcheggio) soltanto quando la sottrazione predetta sia esercitata con violenza o minaccia da parte del terzo (Cass. civ., n. 13359/2204, Tribunale Milano, sentenza del 13 settembre 2017).

Focus: Il parcheggio si considera custodito quando il servizio è offerto attraverso:

  • la predisposizione di un'area di sosta, automatizzata per l'accesso e per il ritiro del veicolo,
  • il pagamento della prestazione.

Tale considerazione discende dal fatto che le suddette modalità di gestione del parcheggio inducono l'automobilista a confidare nel servizio di custodia, elemento essenziale del deposito, in cui il titolare dell'aerea di parcheggio, nel mettere a disposizione uno spazio, contemporaneamente assume la detenzione del veicolo, e questo comportamento oggettivo prevale su eventuali altre condizioni generali predisposte dal gestore. Il ragionevole affidamento dell'automobilista sul fatto che si tratta di parcheggio custodito persiste pur se manca il personale addetto alla consegna e riconsegna delle auto, perchè la moderna tecnologia ha sostituito i dipendenti con dispositivi automatizzati di accesso e uscita mediante schede magnetizzate, soprattutto nei grandi parcheggi metropolitani per quei viaggiatori che hanno interesse ad avvalersi non solo di un'area di sosta, ma anche della custodia (Cass. civ. Sez. Unite, n. 14319/2011).

Parcheggio su area comunale gestito da un privato: È previsto che i Comuni che presentano zone urbane ad alta densità possono adibire aree comunali a parcheggio, concedendone la relativa gestione ad un professionista privato. In questi casi prevalgono

  • le finalità sociali e pubbliche di snellire il traffico;
  • l'interesse pubblico di incentivare la sosta a tariffe contenute;
  • l'interesse del conducente a ridurre i tempi di trovare un parcheggio.

Ne discende che se l'interesse dell'automobilista è quello di concludere un contratto che gli assicuri uno spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di interscambio con sistemi di trasporto collettivo a cui intende accedere velocemente e senza incorrere in divieti sanzionati dal codice della strada, pagando la somma corrispettiva della prestazione del gestore, il parcheggio, ove è indicato che non è custodito, non potrà essere soggetto alle norme del contratto di deposito, configurandosi, in tale ipotesi, un contratto di parcheggio senza custodia (Cass. civ. Sez. Unite, n. 14319/2011). 

È evidente che, in questi casi, il gestore del parcheggio è sottratto dall'obbligo di custodire i veicoli e quindi da qualsivoglia responsabilità in merito ai danni che eventualmente le automobili parcheggiate dovessero subire. Tale esclusione, infatti, è giustificata dal fatto che tale tipo di parcheggio si configura in una sorta di offerta al pubblico, per la quale non è necessaria l'approvazione per iscritto della clausola di esclusione di responsabilità del gestore. Nè, d'altro canto, tale mancata approvazione per iscritto, potrà far optare per la vessatorietà della suddetta clausola. E ciò in considerazione dell'univoca qualificazione contrattuale del servizio, ossia in condsiderazione del fatto che si tratta di un servizio reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinato (Cass. civ. Sez. Unite, n. 14319/2011, Cass. civ., n. 21836/2013).

Esclusione della responsabilità del gestore concessionario del parcheggio comunale: La responsabilità del gestore del parcheggio, in questi casi, resta esclusa anche quando le modalità di gestione del servizio (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo) possono far presumere che si sia in presenza di un parcheggio custodito. Questa esclusione è imputabile al fatto che, in tali ipotesi, le suddette modalità sono semplicemente da ascriversi all'organizzazione della sosta, con l'ovvia conseguenza che resta fermo il fatto che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta (Cass. civ. Sez. Unite, n. 14319/2011, Cass. civ., n. 21836/2013). 

 

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