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Accesso all’abuso edilizio del sindaco, Tar Campania: “Diniego illegittimo”

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Con la sentenza n. 1288 dello scorso 18 maggio, il Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, ha statuito l'illegittimità di un diniego opposto da un Comune ad una istanza di accesso presentata da un consigliere comunale di minoranza, il quale voleva ottenere informazioni circa lo stato di un procedimento amministrativo relativo ad un abuso edilizio contestato al sindaco.

Dopo aver precisato che, in tale ambito, il diritto di accesso si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, il Collegio ha tuttavia specificato che " qualora siano pendenti indagini penali la richiesta ostensiva potrebbe coinvolgere attività o atti endoprocedimentali o informazioni coperte dal segreto di indagine; in tali casi, pertanto, la richiesta di accesso e di informazioni può essere riconosciuta solo previo nulla osta del Pubblico Ministero".

Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dalla presentazione di una istanza di accesso agli atti, per mezzo della quale un consigliere comunale di minoranza cercava di ottenere notizie in merito al procedimento in corso relativo all'abuso edilizio contestato al Sindaco, ricevendo un dettaglio degli atti posti in essere dagli uffici comunali e la tempistica utilizzata. 

 La domanda di accesso – giustificata sul rilievo che l'accesso verteva su atti oggetto di indagine penale perun asserito abuso edilizio –veniva rigettata.

Il consigliere comunale ricorreva, quindi, al Tar avverso il rigetto dell'istanza di accesso.

Il Tar accoglie il ricorso del ricorrente.

Il Collegio Amministrativo ricorda che, in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l'art. 43 d.lgs. n. 267 del 2000 è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l'accesso ai documenti e alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato ("munus publicum") anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell' amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell'ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: il diritto di accesso si configura, quindi, come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. 

 I giudici ricordano che i documenti e le informazioni possono essere frutto di un'attività istruttoria degli uffici al fine di relazionare su una determinata "materia o affare", con la conseguenza che tale diritto può anche consistere nella pretesa che gli uffici dell' amministrazione, interpellati al riguardo, eseguano elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso, in evidente contrapposizione al divieto di elaborazione previsto dalla l. n. 241 del 1990.

Tuttavia, qualora siano pendenti indagini penali la richiesta ostensiva potrebbe coinvolgere attività o atti endoprocedimentali o informazioni coperte dal segreto di indagine; in tali casi, pertanto, la richiesta di accesso e di informazioni può essere riconosciuta solo previo nulla osta del Pubblico Ministero.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar evidenzia come l'impugnato diniego dell'amministrazione sia illegittimo e la richiesta di accesso e di informazioni sia fondata sebbene l'accesso del consigliere, avendo ad oggetto anche atti coinvolti in indagini penali, possa essere riconosciuto solo previo nulla osta del Pubblico Ministero.

Alla luce di tanto, il collegio accoglie il ricorso, ordinando all'Amministrazione interessata di provvedere sull'istanza di accesso e fornire le informazioni richieste dopo avere richiesto ed avere ottenuto il nulla osta dal competente Pubblico Ministero.

 

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