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L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità [1] (CNF, sentenza n. 184/2017). In virtù di tale responsabilità, pertanto, è stato ritenuto sanzionabile sotto il profilo deontologico l'avvocato che non ha verificato l'operato del suo collaboratore che:
Ove tale divieto non venga rispettato, l'avvocato sarà sanzionabile sotto il profilo deontologico anche se l'attività illecita sia stata posta in essere da un suo collaboratore. In quest'ipotesi, infatti, ciò che rileva è la responsabilità del professionista per l'omesso controllo dell'operato del collega incaricato, componente dello studio. In pratica, in questo caso, si tratta di una responsabilità per colpa in eligendo e vigilando atteso che con il conferimento del mandato, sia disciplinarmente che civilisticamente, per gli atti di associati, collaboratori e sostituti, il legale è responsabile personalmente per doveri che fanno carico a colui al quale il mandato è stato conferito (e che lo ha accettato). L'addebitabilità a chi si avvale di terzi per svolgere l'incarico si giustifica quale effetto dell'obbligo di controllare il comportamento altrui avuto riferimento, a fini dell'illecito, non alla produzione di uno specifico effetto negativo quanto piuttosto a tutte le modalità di svolgimento dell'attività (C.N.F. Sentenze nn. 84/2010, 17/2014, richiamate da CNF, sentenza n. 49/2017). L'imputabilità al professionista ai fini dell'addebito disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omesso. L'omesso controllo costituisce infatti piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che, qualora porti a effetti diversi da quelli voluti, li farebbe ricadere sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e si sia, invece astenuto (CNF, sentenza n. 156/2013, richiamate da CNF, sentenza n. 49/2017);
Note
[1] Art. 7 – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti – Codice deontologico forense:
"L'avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità ".
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.