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Con la sentenza n. 5247 dello scorso 16 novembre, il Tar Campania, sezione ottava sede di Napoli, ha statuito l'illegittimità del silenzio serbato da un Comune a fronte della richiesta di un cittadino di accertare la sussistenza di abusi edilizi compiuti dal vicino, adottando le necessarie misure repressive.
Si è difatti precisato che "il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può quindi ricorrere avverso l'inerzia dell'organo preposto alla repressione di tali abusi edilizi; ne deriva che il Comune è tenuto, in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi a quello interessato da un abuso edilizio chiedono ad esso di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti provvedimenti repressivi e, ove sussistano le condizioni, anche ad adottare gli stessi.".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dalla presentazione di una istanza di accesso agli atti, per mezzo della quale il proprietario di un immobile chiedeva l'ostensione agli atti inerenti ad una pratica edilizia avviata dai suoi vicini, proprietari del fabbricato confinante con il suo, per verificare la legittimità o meno delle opere che costoro avevano realizzato e che consistevano nella realizzazione di una scala in cemento armato adiacente e in appoggio alla sua.
Non risultando agli atti del Comune nessuna richiesta e autorizzazione a realizzare dette opere, l'istante chiedeva all'amministrazione di accertare la sussistenza di abusi edilizi compiuti dal vicino, adottando le necessarie misure repressive.
Stante l'inerzia dell'Amministrazione, l'interessato ricorreva al Tar, affinché fosse dichiarata l'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione; a tal fine depositava una perizia tendente a dimostrare che la scala, oltre a non essere stata mai autorizzata dal Comune, non era presente nella planimetria catastale del 1956 e, pertanto, era stata abusivamente realizzata in anni più recenti.
Costituendosi in giudizio, il Comune si opponeva all'accoglimento del ricorso.
Il Tar, condividendo la posizione e le doglianze del ricorrente, accoglie il ricorso.
Il Collegio Amministrativo evidenzia come il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può quindi ricorrere avverso l'inerzia dell'organo preposto alla repressione di tali abusi edilizi.
Difatti, in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento, il vicino gode di una posizione differenziata, sicché ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio-inadempimento.
Ne deriva, pertanto, che il Comune è tenuto, in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi a quello interessato da un abuso edilizio chiedono ad esso di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti provvedimenti repressivi e, ove sussistano le condizioni, anche ad adottare gli stessi.
Con specifico riferimento al caso di specie, il ricorrente ha chiesto con l'istanza rimasta priva di riscontro un intervento del Comune di Benevento in relazione alle opere realizzate dai controinteressati a ridosso della sua proprietà; l'amministrazione comunale, di contro, non ha mai esitato in modo espresso le domanda del ricorrente.
Alla luce di tanto, il collegio accoglie il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato sull'istanza del ricorrente e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione interessata di concludere il procedimento innescato dall'istanza del ricorrente entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla previa notifica della presente pronuncia; in caso di inottemperanza nel termine indicato, il TAR dispone la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Benevento, o suo delegato, con il compito - su attivazione del ricorrente - di dare esecuzione alle statuizioni rese in sostituzione della civica amministrazione eventualmente ancora inadempiente nell'ulteriore termine sempre di giorni novanta.
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