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Affido e adozione: differenze e funzioni.

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Il diritto del minore ad essere ascoltato.

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L’amore alla fine dell’amore. Parliamo di “mediazione familiare”.

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Assegno divorzile e nuove prospettive.

Unioni civili e convivenze: cenni su alcune questioni ancora irrisolte.

La mediazione familiare ed il reato di maltrattamenti in famiglia.

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Il diritto di visita dei nonni: orientamenti e pronunce.

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Il punto sull'affidamento esclusivo dei figli

 La disgregazione del nucleo familiare, i cambiamenti sociali degli ultimi anni hanno portato il legislatore ad intervenire attuando una serie di riforme che,hanno avuto l'obiettivo di modificare l'originario schema disegnato dalla L. 19/05/1975, n. 151 così da adeguarsi ai mutamenti sociali e di costume che nel tempo si sono verificati.

La l. 4 febbraio 2006, n. 54, ha espresso un favor legis per l'affidamento condiviso ed un disfavore per l'affidamento esclusivo, surclassato ad ipotesi residuali. Difatti il "modello" dell'affidamento condiviso per la sua natura e le sue caratteristiche appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti.

Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, quindi, privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare al fine di assicurarne il migliore sviluppo della personalità e ciò indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.

Ma come è possibile comprendere la capacità del genitore di crescere ed educare il minore?

Ci si basa su elementi riguardanti le modalità con cui ciascuno ha in passato svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'esistenza di un rapporto assiduo ma, anche basato sulle consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al figlio (Cass., 11 febbraio 1988, n.1466; Cass., 22 giugno 1999, n. 6312). 

Il punto sull'affidamento esclusivo dei figli

 La disgregazione del nucleo familiare, i cambiamenti sociali degli ultimi anni hanno portato il legislatore ad intervenire attuando una serie di riforme che,hanno avuto l'obiettivo di modificare l'originario schema disegnato dalla L. 19/05/1975, n. 151 così da adeguarsi ai mutamenti sociali e di costume che nel tempo si sono verificati.

La l. 4 febbraio 2006, n. 54, ha espresso un favor legis per l'affidamento condiviso ed un disfavore per l'affidamento esclusivo, surclassato ad ipotesi residuali. Difatti il "modello" dell'affidamento condiviso per la sua natura e le sue caratteristiche appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti.

Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, quindi, privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare al fine di assicurarne il migliore sviluppo della personalità e ciò indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.

Ma come è possibile comprendere la capacità del genitore di crescere ed educare il minore?

Ci si basa su elementi riguardanti le modalità con cui ciascuno ha in passato svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'esistenza di un rapporto assiduo ma, anche basato sulle consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al figlio (Cass., 11 febbraio 1988, n.1466; Cass., 22 giugno 1999, n. 6312). 

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