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Con la sentenza n. 7651 dello scorso 25 febbraio, la II sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 493 ter c.p. inflitta ad un ragazzo che, avendo il possesso della carta di credito del padre e conoscendone le password, la utilizzava ripetutamente per l'acquisto di sostanza stupefacente.
Si è, difatti, precisato che "in tema di indebita utilizzazione della carta di credito da parte di un familiare del titolare della carta, deve essere esclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 50 c.p.,atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall'art. 493 bis c.p. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato".
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Modena riconosceva un ragazzo colpevole del reato di cui all'art. 493 ter c.p. in quanto aveva ripetutamente utilizzato la carta di credito del padre, che era in suo possesso e di cui conosceva il pin, per procedere con l'acquisto di sostanze stupefacenti.
La Corte di appello di Bologna confermava la condanna per il reato di cui all'art. 493 ter c.p., escludendo che la consuetudine familiare di concedere al figlio l'utilizzo della carta potesse scriminare la specifica utilizzazione della carta per l'acquisto di sostanze stupefacenti.
Ricorrendo in Cassazione, l'imputato censurava la decisione evidenziando violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 50 c.p. posto che, secondo l'imputato, il delitto di cui all'art. 493 ter c.p., comprenderebbe più ipotesi delittuose, tra le quali quella del caso di specie, ovvero l'indebito utilizzo della carta di pagamento del genitore.
Secondo la difesa del ragazzo, tale ipotesi sarebbe una fattispecie autonoma, lesiva del solo patrimonio della persona offesa, non venendo in rilievo altro bene giuridico, quale quello dell'ordine pubblico economico e della fede pubblica indicato dai giudici di merito.
Ne derivava che – posto che l'utilizzo della carta di credito da parte dell'imputato, rientrando nella consuetudine familiare, presupponeva la sussistenza di consenso espresso o implicito del padre all'utilizzo della carta stessa - avrebbe dovuto trovare applicazione la scriminante, in ragione del prevalente interesse di tutelare il bene giuridico dell'onore e dell'unità familiare.
La Cassazione non condivide le doglianze formulate.
Gli Ermellini ricordano che in tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l'operatività della scriminante del consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 50 c.p., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall'art. 493 bis c.p. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato.
Il delitto di indebito utilizzo di una carta di credito, anche nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare del titolare della carta, ha natura plurioffensiva, la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica. Con la repressione di tale reato, inoltre, si mira a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In relazione al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la constatata natura plurioffensiva del reato contestato ha consentito alla Corte d'appello di superare l'eccezione sulla mancata applicazione della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto, in quanto i giudici di merito avevano evidenziato come l'esistenza di una prassi familiare non giustificasse il consenso, nemmeno implicito, del padre all'utilizzo della carta da parte del figlio in quel preciso momento ed a quello scopo (cioè per l'acquisto della sostanza stupefacente); né tantomeno, l'autorizzazione poteva assumere rilievo ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, posto che l'imputato aveva agito nell'esclusivo interesse proprio e non del titolare della carta.
In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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