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CNF. La giurisprudenza in materia di obblighi fiscali degli avvocati

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 Fonte: www.consiglionazionaleforense.it/

Inquadramento normativo: artt. 16 e 19 codice deontologico forense

Gli artt.16 e 29 del codice deontologico impongono all'avvocato di provvedere

  • agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia;
  • agli obblighi assicurativi previsti dalla legge;
  • alla regolare e tempestiva corresponsione dei contributi dovuti alle Istituzioni forensi

all'emissione del prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.

Nel corso della presentazione del Vademecum della Fiscalità degli Avvocati organizzato da Cassa Forense sono state messe in luce alcune osservazioni in merito agli obblighi fiscali, dei quali gli artt.16 e 29 del codice deontologico impongono il fedele adempimento.

L'argomento desta molto interesse per gli avvocati dal momento che la violazione degli obblighi fiscali è spesso contestata sia dinanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina sia dinanzi al Consiglio Nazionale Forense dall'ex parte assistita in aggiunta ad altre violazioni principali, come il mancato rilascio del preventivo o l'omessa fatturazione.

Tale fattispecie, frequente, ma non sempre fondata, è stata presa in considerazione sia dal CNF che dalla Corte di cassazione, manifestando un orientamento non sempre concordante.

Orientamento della Corte di Cassazione

Il giudice di legittimità ha previsto un regime di prescrizione particolarmente oneroso.  

 Con il nuovo codice deontologico il termine di prescrizione è di 6 anni e può essere prorogato fino a un massimo di 7 anni e 6 mesi, ma la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che "l'obbligo sanzionato dagli artt. 16 e 29 codice deontologico di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo non preso in considerazione dal codice deontologico, prevede una decorrenza del termine prescrizionale che ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva" (Cass. SS.UU., ordinanza n.16252 dell'8 giugno 2023, sentenza n.10805 del 14 aprile 2023).

Criticità

Ebbene, al riguardo è stato rilevato che si tratta di un termine che difficilmente decorre, in quanto fino a quando non cessi la condotta omissiva – quindi finché non venga emessa la fattura – non inizierà a decorrere il termine di prescrizione. Questa giurisprudenza appare particolarmente gravosa in capo all'iscritto anche in considerazione dell'affermata irrilevanza della regolarizzazione successiva, atteso che l'obbligo deontologico viene sanzionato restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempimento; per cui l'aver adempiuto in ritardo non scrimina dalla violazione deontologica.

Orientamento del giudice disciplinare

Il tema è stato recentemente oggetto di ripensamento da parte del Consiglio Nazionale Forense, che ha mostrato un approccio più favorevole all'iscritto. Nel caso esaminato dal Consiglio, all'incolpato è stata contestata la violazione dell'art.29 comma 3 e degli artt. 9 e 16 del codice deontologico per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità, decoro per aver omesso di emettere i prescritti documenti fiscali all'atto del ricevimento di due pagamenti risalenti a maggio e luglio 2010. 

 In merito a questa vicenda, il Consiglio ha affermato che il termine prescrizionale va al più tardi individuato avendo come riferimento la normativa fiscale che ha fissato come termine ultimo per la conservazione delle scritture contabili in

  • 4 anni per i documenti contabili relativi agli anni fino al 2015 e
  • 5 anni per i documenti contabili concernenti gli anni successivi (art. 43 D.P.R. n. 600/1973).

Pertanto, decorsi i suddetti termini di 4 o 5 anni, inizierà a decorrere il termine di prescrizione di 6 anni o di 7 anni e sei mesi (CNF, sentenza n. 340 del 27 settembre 2024).

Durata degli obblighi fiscali

Peraltro, il Consiglio ha avuto modo di chiarire che gli obblighi fiscali posti in capo agli avvocati non vengono meno durante il periodo di sospensione. Infatti, gli obblighi deontologici sorgono in capo all'avvocato in virtù della sola iscrizione all'Albo, la quale non viene meno nell'ipotesi di sospensione. Ne discende che l'avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare

  • sia in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all'esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione;
  • sia in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali,
  • sia agli obblighi assicurativi e all'obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell'Albo (Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 15 novembre 2019).

 

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