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Violenza sessuale: "dichiarazioni p.o. carenti presunzione juris tantum", SC spiega come vanno valutate

I giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50916 dell´8.11.2017, hanno chiarito in quali casi, le sole dichiarazioni della parte offesa, possano costituire validi elementi di prova per fondare un giudizio di colpevolezza dell´imputato.

Nel caso di specie era accaduto che a seguito di denuncia sporta dalla parte offesa, l´imputato era stato sottoposto a procedimento penale per violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. Con la sentenza di primo grado veniva riconosciuto colpevole, tale decisione veniva impugnata avanti la competente Corte Territoriale che in parziale riforma delle sentenza impugnata riconoscendo l´ipotesi di minore gravità di cui al comma 3, veniva condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione.

Con un solo e pluriarticolato motivo, la difesa dell´imputato proponeva ricorso in Cassazione e contestava, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all´art. 609-bis c.p., artt. 546 e 533 c.p.p. e al vizio motivazionale: la credibilità della p.o. La difesa infatti faceva rilevare che le dichiarazioni della p.o., erano state già ampiamente smentite, in ordine al denunciato reato di stalking, dai tabulati telefonici acquisiti che avevano portato all´assoluzione con formula piena dell´imputato.
Nei motivi del ricorso inoltre la difesa faceva riferimento all´interesse economico che ha determinato la p.o. a presentare la denuncia di violenza a danno dell´imputato. Infatti era emerso nel corso del giudizio di merito che il fratello della vittima era debitore della somma di euro 12.000 e che rivolgendosi all´imputato lo inviatva a non insistere nel portare l´azione di recupero del credito perchè altrimenti avrebbe fatto presentare la denunzia alla sorella per i fatti accaduti.
A parere dei giudici di legittimità della Terza Sezione, " la sentenza impugnata presenta un´evidente opacità argomentativa in ordine alla responsabilità dell´imputato per il reato ascrittogli, sostanzialmente desunta dall´attendibilità della p.o. e dei riscontri tratti dalle deposizioni dei di lei familiari." Secondo i giudici della Corte infatti la sola deposizione della p.o. senza che sia corroborata da elementi esterni di riscontro rappresenta una sorta di presunzione iuris tantum "che impone, in ciò sostanziandosi il maggior rigore richiesto dalla giurisprudenza nell´indagine della sua credibilità oggettiva e soggettiva rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, una concreta verifica della reale terzietà proprio quando entrano in gioco interessi astrattamente confliggenti con quelli dell´imputato"

Nel caso di specie i giudici della Corte territoriale, hanno omesso di valutare il sottostante interesse economico da cui avrebbe potuto essere teoricamente animata la vittima, interesse che, alla luce della risposta data dal di lei fratello, nella quale la violenza subita da costei cinque mesi prima viene posta in diretto collegamento con la questione finanziaria insorta con lo S., assurge ad elemento decisivo, stanti le ricadute in termini di attendibilità della p.o., della vicenda da esaminare.
Per tali ragioni i giudici della Terza Sezione hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio ai giudici di Appello che dovranno, attenendosi ai sovraesposti rilievi, procedere a nuovo giudizio.
Si allega sentenza
Alessandra Garozzo
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