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La locazione a lungo termine dei veicoli non esime la P.A. dal notificare le multe nei termini di legge

Nasce da una controversia risolta dal G.d.P. di Parma un ottimo punto di partenza per ricostruire il giusto significato e la concreta portata applicativa della norma di cui all´art. 386 comma 1 del D.P.R. 495/1992. La controversia, esitata con la Sentenza n. 1099/2017, aveva quale protagonista un automobilista che contestava la tardività della notifica (oltre i 90 giorni dall´accertamento) di un verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada. La P.A. accertatrice, dal canto suo, sosteneva che il suddetto "ritardo" fosse giustificato dal fatto che il veicolo oggetto dell´infrazione risultava di proprietà di una società di noleggio. Secondo l´Ente impositore, nel caso di specie la notificazione della multa doveva essere eseguita anzitutto al soggetto che risultava essere l´intestatario (rectus: proprietario) del veicolo. Quest´ultimo avrebbe poi comunicato le generalità del diverso ed effettivo utilizzatore del mezzo nonché del relativo titolo giustificativo (nello specifico la locazione a lungo termine) e solo da questo momento, si sarebbe potuto trasmettere anche al reale presunto trasgressore il verbale di contestazione dell´infrazione.
Il Magistrato parmense, accoglieva il ricorso dell´automobilista e smentiva la ricostruzione normativa operata dall´Ente impositore. Senza troppe dilungazioni sull´ermeneutica delle disposizioni coinvolte, la citata Sentenza coglie il senso profondo della questione laddove afferma che, nel caso di specie, la notificazione dell´atto di contestazione della violazione non poteva essere prorogata in quanto la P.A. accertatrice era fin da subito nelle condizioni di identificare il presunto trasgressore. In particolare il nome dell´utilizzatore del veicolo, risultava dalla regolare registrazione del contratto di noleggio presso l´archivio nazionale dei veicoli.
Si può quindi affermare che l´art. 201 del D.Lgs 285/1992, pur nella sua non limpida formulazione, disponga che, per il corretto adempimento dell´attività di individuazione dei responsabili (e degli obbligati in solido) di violazioni da codice della strada, non sia sufficiente la asettica e superficiale consultazione di uno o di alcuni dei registri ove sono contenute le informazioni relative alle vetture e agli automobilisti circolanti nelle nostre strade; ma sia invece indispensabile un´analisi completa della situazione giuridica dei mezzi coinvolti, utilizzando ogni strumento utile a tale obbiettivo e, in particolar modo, mediante la verifica dei dati contenuti nell´Archivio Nazionale dei Veicoli (art. 201 D.Lgs 285/1995: "...Qualora l´effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell´archivio nazionale dei veicoli l´intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. ..."). A questo va anche aggiunto che proprio nell´ottica di ampliare gli strumenti conoscitivi della P.A., la disposizione dell´art. 94 comma 4 bis del D.Lgs 285/1992, istituisce l´obbligo di registrare presso l´archivio nazionale dei veicoli, tutti i titoli che modificano la disponibilità di un veicolo dall´intestatario ad altro soggetto per un periodo di oltre trenta giorni. Dunque, in un quadro normativo – amministrativo come innanzi delineato, non può che ridursi notevolmente il ricorso all´istituto contemplato dall´art. 386 D.P.R. 495/1992 comma 1 (la cd. "doppia notifica" del verbale). In particolare, l´Ente accertatore, può giovarsi della remissione in termini per la notifica di un verbale di accertamento di violazione da codice della strada, solo nel caso in cui le informazioni contenute in tutti i registri automobilistici (ivi compreso l´archivio nazionale dei veicoli) non siano state aggiornate o comunque non corrispondano alla realtà dei fatti.
La controversia giuridica dal quale ha avuto origine la presente riflessione, non manca inoltre di dimostrare come, sempre più spesso, la nostra Pubblica Amministrazione, si presenti imbrigliata in una eccessiva e scoordinata frammentazione di competenze ed uffici, generando di conseguenza azioni del tutto anacronistiche ed inefficienti. Non si comprende, ad esempio, come mai la individuazione dei presunti trasgressori del C.d.S., non sia affidata ad un unico registro, completo di ogni necessaria informazione, mantenuto con modalità informatiche e messo nella totale e immediata disponibilità delle Forze di Polizia ... O forse tutto questo è già oggi una realtà??!!
Avv. Marco Capone
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