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Consorzi di Bonifica: niente servizi, niente contributi!

 

Questa è una Campagna che abbiamo lanciato su tutto il territorio italiano e a cui attribuisce una particolare importanza. Ora cercheremo con semplicità di spiegare di che cosa si tratta.
Un Regio Decreto del 1933 ha istituito i Consorzi di bonifica la cui funzione, per diversi anni, è stata quella di provvedere al disboscamento di alvei, regi lagni, canali di immissione nelle reti idriche. Trascorsi quasi 90 anni dallo loro istituzione, il loro ruolo è venuto sempre più ad essere marginale, sia per il massiccio intervento negli interventi di manutenzione, di difesa idraulica da parte di altri enti e/o società private (vedi quelle che gestiscono le reti idriche, cui ogni contribuente già paga una quota parte nella tariffa di pubblica fognatura), sia perché la progressiva urbanizzazione e la copertura di quasi la totalità di questi canali e alvei con i manti stradali e gli impianti fognari, ha reso il compito di tali enti marginali, se non proprio superfluo.
La stessa delegificazione, attuata con la riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta nell´anno 2001, ha provveduto con L.136/2001 (vd.art.2,co.7) a "trasferire a titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai sensi dell´articolo 59 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi ". Tuttavia, molti di questi enti non sono mai riusciti a "formare" gli organi interni e sono stati commissariati, per diversi anni, in deroga alle stesse leggi regionali di attuazione e agli Statuti interni.
Tali enti richiedono contributi di bonifica sulla base di Piani di Classifica che determinano presuntivamente il beneficio diretto ed immediato sugli immobili rientranti nel PERIMETRO DI CONTRIBUENZA che altro non è che lo stesso sistema fognario di cui già si paga la tariffa idrica e una quota parte per la bonifica!
Inoltre, in molti casi, gli stessi consorziati che potrebbero partecipare alle elezioni per nominare Delegati e decidere nel merito i piani di attuazione e programmazione, non possono farlo perché tali enti sono commissariati in diverse Regioni.
In moltissimi casi, accade così che i Piani di Gestione si siano ridotti a contenitori vuoti: le opere, siano esse di manutenzione, di difesa idraulica o di bonifica integrale, non sono realizzate, o sono oggetto di appalti per altri enti, che gestiscono il servizio finanziario, ma ai consorziati viene comunque imposto il pagamento di un contributo al quale NON CORRISPONDE ALCUN SERVIZIO e che quindi è RICHIESTA SENZA CAUSA E IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SINALLAGMATICO.
FINALITA´ DELLA CAMPAGNA è quindi ACCERTARE se la richiesta del contributo sia o meno conseguenziale ad una prestazione (sotto forma di un servizio o di una qualsiasi altra utilità, anche legata all´incremento di valore del bene) oppure no, ed in questa seconda ipotesi richiedere, oltre all´annullamento dell´accertamento, dell´avviso o della cartella di pagamento, anche la ripetizione di quanto (indebitamente) pagato nel corso degli anni e il risarcimento dei danni ex art. 2043 ed ex art. 2051 cod. civ..
Ciò, in quanto la mera inclusione nel PERIMETRO DI CONTRIBUENZA non è condizione sufficiente per richiedere tale contributo, anche perché i PIANI DI GESTIONE E DI CLASSIFICA hanno durata massima triennale e non si può imporre un tributo se a questi non corrisponda un servizio effettivo a favore dei contribuenti.
PRESUPPOSTO DI ATTIVAZIONE DELLA CAMPAGNA: Il presupposto per partecipare alla Campagna consiste nell´essere stati destinatari di almeno 1 (uno) avviso di accertamento/pagamento da parte di un Consorzio e/o di una società che gestisce la riscossione dei contributi e di aver pagato le somme prescritte SENZA CHE nel territorio di riferimento sia stata realizzata alcuna opera o garantito alcun servizio da parte del Consorzio e SENZA CHE possa comunque profilarsi un beneficio diretto ed immediato che abbia procurato un vantaggio all´immobile (p.e. incremento di valore e/o servizi maggiori per esso) in violazione del disposto dell´art. 860 c.c.. Inoltre, a parte le superiori questioni di merito, lo Studio verificherà anche la legittimità della procedura di perimetrazione ed imposizione sotto i profili formali.
CHI PUO´ PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA : Alla campagna legale possono partecipare tutti coloro (ditte ed imprenditori individuali, società di persone e di capitali) si trovino in possesso dei presupposti di cui sopra.
PROCEDURA: Lo Studio, all´atto della trasmissione dei documenti indicati nell´allegato, effettuerà una verifica (anche mediante un accesso agli atti ex L. 241/90) per comprendere se ricorrono i presupposti per richiedere la ripetizione (cioè, la restituzione) di quanto pagato negli anni e un eventuale risarcimento in aggiunta. Tale verifica è del tutto gratuita. Successivamente, sulla base dei dati comunicati dall´Amministrazione e della conseguente analisi, sarà comunicata al cliente l´opportunità o meno di una azione nei confronti del Consorzio e, qualora questi dia il proprio consenso, sarà aperta una procedura stragiudiziale, e poi giudiziale, per recuperare le somme ed ottenere il risarcimento dinnanzi al Giudice civile (e alla CTP) del luogo nel quale è sorto il rapporto obbligatorio. Nel caso in cui nessuna risposta fosse data alla richiesta di accesso ad atti, sarà preso in considerazione un ricorso al T.A.R. territorialmente competente ex art. 25 L. n. 241/1990.
Per info, basta una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Si allega scheda tecnica di presentazione con l´indicazione degli elementi rilevanti della Campagna (Destinatari - Giurisdizione - Benefici ritraibili) e moduli per aderire alla stessa.
 
 
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