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Con sentenza n. 9772 del 5 ottobre 2018, il TAR Lazio ha stabilito che alla vendita online delle sigarette elettroniche e comunque dei prodotti da inalazione senza combustione sono estese le procedure di rimozione dell'offerta di vendita dai siti web già previste in materia di giochi. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi. Le ricorrenti sono società operanti nell'ambito del commercio online di sigarette elettroniche e liquidi vaporizzabili contenenti o meno nicotina. È accaduto che il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato loro una determinazione con cui sono state estese alla loro attività le procedure dirette a rimuovere le offerte di vendita dai siti web. Avverso tale determinazione, le ricorrenti hanno proposto impugnazione dinanzi al TAR Lazio. Prima di procedere all'esame del caso di cui alla sentenza in oggetto, appare opportuno inquadrare normativamente la commercializzazione online delle sigarette elettroniche. Il D.lgs. n. 6/2016 (in recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE), inizialmente, al comma 11 dell'articolo 21, ha stabilito che "è vietata la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato".
L'art. 5 bis del D.L. n. 50/2017, introdotto dalla legge di conversione n. 96/2017, ha attribuito, poi, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di:
L'articolo 19-quinquies, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, ha, successivamente,
Il legislatore, intervenuto nuovamente in materia con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"), entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha esteso l'obbligo di commercializzazione mediante rivendite autorizzate a tutti i prodotti del fumo elettronico "contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio", sostituendo integralmente il comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 6/2016. Così attualmente, "E' vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato". La ratio di tale ulteriore modifica è quella di estendere il divieto alla vendita a distanza anche di prodotti non contenenti nicotina.
Fatta questa breve premessa normativa e tornando al caso in esame, si fa rilevare che la determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, appare in linea con i poteri, a tale Agenzia, attribuiti dalla legge e con il divieto innanzi detto. A tal proposito le ricorrenti lamentano che l'introduzione di questi poteri e l'estensione del divieto in questione, alla luce degli ultimi interventi legislativi, costituiscono lesione dei loro interessi, in quanto se dapprima alla predetta Agenzia era consentito di reprimere solo l'offerta non autorizzata o realizzata in violazione del divieto di vendita transfrontaliera – attività che le ricorrenti non svolgono –, attualmente tale potere, che consentirebbe all'Agenzia di oscurare tutti i siti web che offrono online prodotti da inalazione senza combustione anche alle vendite interne e non transfrontaliere, costituirebbe violazione, tra gli altri, del principio comunitario di libera circolazione dei beni e dei capitali e della liberà d'impresa. Orbene, a parere dei Giudici di legittimità, tale doglianza è infondata in quanto la "libera circolazione" dei prodotti mira a evitare l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure che abbiano l'effetto di impedire del tutto la circolazione sul proprio territorio di prodotti conformi alla direttiva o di introdurre restrizioni tali da consentire l'immissione in commercio solo di alcuni prodotti conformi alla direttiva. Mentre, il divieto in questione e il conseguente potere attribuito all'Agenzia mirano a regolare le modalità di vendita interna – come consentito dalla direttiva – escludendo soltanto un canale di commercializzazione, ossia la vendita a distanza. Inoltre, a parere del TAR, tale divieto è finalizzato anche ad evitare che la vendita via web, sottratta ad un agevole controllo dell'effettiva osservanza del divieto di vendita ai minori, renda, da un lato, più accessibile l'acquisto dei prodotti da fumo, potenzialmente nocivi per la salute, a tutti e impedisca, dall'altro, il controllo sui prodotti e, quindi, anzitutto sulla loro conformità alle regole tecniche dettate dalla direttiva europea a tutela della salute dei consumatori, oltre che sul rispetto dello specifico regime amministrativo e fiscale. Da tanto, risultano chiari gli obiettivi che tale divieto persegue, ossia obiettivi di utilità sociale che escludono la violazione dell'articolo 41 della Costituzione e quindi della libertà di impresa. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.