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Con l'ordinanza n. 13883 depositata lo scorso 6 luglio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un'azione revocatoria disposta verso l'istituzione di un trust familiare, ha rigettato le difese dei coniugi debitori secondo i quali la dichiarazione di inefficacia non poteva colpire l'atto istitutivo del trust.
Si è quindi precisato che nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia (dell'atto dispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla proposizione di una azione revocatoria con cui una società di gestione crediti chiedeva disporsi l'inefficacia di un atto con cui una coppia di coniugi aveva istituito un trustee; a sostegno della domanda, la società evidenziava come il suddetto atto fosse pregiudizievole per la posizione creditoria vantata verso i coniugi.
Il Tribunale di Cremona, con ordinanza ex art. 702-bis, confermava l'accoglimento dell'azione revocatoria; la decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Brescia.
Ricorrendo in Cassazione, i coniugi censuravano la decisione della Corte di merito per violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazione all'assoggettabilità a revocatoria dell'atto istitutivo di trust.
A tal fine deducevano come l'atto in esame non poteva essere oggetto di revocatoria in quanto l'atto istitutivo del trust era "neutro" e dunque non ancora idoneo ad incidere sulla garanzia dei creditori; rimarcavano, quindi, come l'actio pauliana poteva essere destinata ad investire solo l'atto dispositivo con cui i beni erano trasferiti al fiduciario (trustee) o posti sotto il controllo dello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell'interesse di un beneficiario.
La Cassazione non condivide le difese formulate dai ricorrenti.
I Supremi Giudici ricordano che l'atto dispositivo è l'atto col quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust: in mancanza di un atto dispositivo, la dichiarazione di inefficacia fuoriuscirebbe senz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare lo strumento dell'azione revocatoria; tuttavia, non è necessario che la relativa domanda revocatoria sia indirizzata negli immediati confronti dell'atto dispositivo, ben potendo essere utilmente proposta pure nei confronti dell'atto istitutivo del trust.
In particolare, nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia (dell'atto dispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione.
Difatti, l'atto di trasferimento e intestazione del bene conferito al trustee non è un atto isolato, in quanto nella complessa dinamica di un'operazione di trust, lo stesso si pone sia come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente dall'atto istitutivo, sicché è nell'atto istitutivo che l'atto dispositivo recupera la sua ragion d'essere e causa giustificatrice.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che la proprietà del trustee non potrebbe sopravvivere all'inesistenza, o al caducarsi, dell'atto che viene nel concreto a conformare tale diritto, in quanto l'inefficacia dell'atto istitutivo, così come prodotta dall'esito vittorioso di un'azione revocatoria, reca con sé, dunque, pure l'inefficacia dell'atto dispositivo.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come all'istituzione del trust – diretto alla tutela dei bisogni della famiglia e basata sul rapporto di coniugio intercorrente tra i ricorrenti - avesse fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, sicché l'azione revocatoria, tesa a dichiarare inefficace l'atto dispositivo, poteva tranquillamente essere posta in essere; la domanda di revoca dell'atto istitutivo aveva, quindi, colpito il fenomeno del trust sin dalla sua radice.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
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