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Accusa l’ex moglie di infedeltà: condannato per diffamazione aggravata

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Con la sentenza n. 13564 dello scorso 4 maggio, la VI sezione penale della Corte di Cassazione, ha condannato un uomo che aveva accusato l'ex moglie di tradimento e infedeltà, confermando la condanna per diffamazione aggravata sul presupposto che "l'ingiustificato addebito mosso alla persona offesa – sulla base di una sviata rappresentazione della vicenda – di intrattenere una relazione extra-coniugale con un altro uomo, è elemento intrinsecamente idoneo a vulnerare non l'opinione che la persona offesa ha di sé, bensì, oggettivamente, l'apprezzamento da parte della storicizzata comunità di riferimento del complesso dei valori e delle qualità che la vittima esprime, quale dinamica sintesi della sua dignità personale, apprezzamento cui si correla la lesione dell'altrui reputazione" .

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo accusato dei delitti di diffamazione ex art. 595, comma terzo, c.p. e di calunnia ex art. 368 c.p. in danno della moglie separata.

In particolare l'uomo – già accusato del reato di maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie – aveva presentato una falsa denuncia, con la quale aveva accusato la moglie di tradimento e di intrattenere una relazione extraconiugale.

Per tali fatti, sia il Tribunale di Taranto che la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, riconoscevano l'uomo colpevole dei delitti contestati e lo condannavano alla pena di giustizia. 

 Ricorrendo in Cassazione, l'imputato eccepiva violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione in relazione alla configurabilità dei reati e alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo degli stessi, deducendo come la Corte aveva formulato il suo giudizio di responsabilità basandosi sugli elementi acquisiti nel corso del diverso processo instaurato in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia, così trascurando di argomentare in ordine ai reati contestati di diffamazione e calunnia, in relazione agli elementi costitutivi loro propri, omettendo fra l'altro di soffermarsi sulla configurabilità della lesione della reputazione della persona offesa.

La Cassazione non condivide le doglianze formulate.

Gli Ermellini rilevano come la prima censura mossa dal ricorrente – secondo cui la Corte avrebbe omesso di ricostruire sotto il profilo fattuale e probatorio i reati contestati – non si confronta con la motivazione, che non ha fatto acriticamente leva sull'esito del separato giudizio per maltrattamenti a carico dell'imputato, ma ha esaminato il dato probatorio acquisito nell'ambito del processo per diffamazione e calunnia, alla luce di tutti gli elementi disponibili.

A tal fine, sono stati valorizzati i dati probatori a carico dell'imputato, desunti anche dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso, dalle deposizioni, assolutamente attendibili, della persona offesa e dalle dichiarazioni confermative del figlio e del fratello, così rilevando l'inidoneità delle dichiarazioni dell'imputato a sorreggere la versione difensiva, potendosi semmai desumere da quelle dichiarazioni ulteriori elementi di conferma della tesi accusatoria.

 La Corte d'appello ha, quindi, ricostruito i fatti, sulla base del canone epistemologico sopra menzionato e, nel contempo, ha dato conto della natura calunniosa delle accuse mosse dal ricorrente alla persona offesa, quale mero strumento di reazione alla denuncia sporta da quest'ultima per il reato di maltrattamenti.

All'esito della corretta ricostruzione operata dal giudice di primo grado, e confermata pienamente dalla sentenza impugnata, i giudici di merito hanno escluso la prospettata infedeltà della donna e hanno, di contro, correttamente ravvisato la configurazione del delitto di calunnia, derivante dalla formulazione nei confronti della persona offesa di accuse prospettate in termini volutamente diversi da quanto accaduto realmente e dunque non spiegabili soggettivamente sulla base di diversi apprezzamenti del reale.

In merito al delitto di diffamazione aggravata, lo stesso è stato ravvisato in ragione dell'ingiustificato addebito mosso alla persona offesa – sulla base di una sviata rappresentazione della vicenda – di intrattenere una relazione extra-coniugale con un altro uomo, elemento intrinsecamente idoneo a vulnerare non l'opinione che la persona offesa ha di sé, bensì, oggettivamente, l'apprezzamento da parte della storicizzata comunità di riferimento del complesso dei valori e delle qualità che la vittima esprime, quale dinamica sintesi della sua dignità personale, apprezzamento cui si correla la lesione dell'altrui reputazione.

In conclusione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

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