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Addebito per adulterio, Cassazione: “Sussiste anche nel caso di relazione virtuale”

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 Con l'ordinanza n. 8750 dello scorso 17 marzo, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato l'addebito di una separazione a una moglie per adulterio, respingendo le difese della donna che riteneva insussistente la violazione dell'obbligo di fedeltà nell'avere allacciato una corrispondenza epistolare e via chat con un altro uomo.

La Cassazione, dopo aver ricordato che l'adulterio non implica necessariamente l'esistenza di una relazione affettiva reale e non virtuale, ha precisato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.

Sul merito della questione aveva statuito, inizialmente, il Tribunale di Ancona che, pronunciandosi sulla separazione personale dei coniugi, accoglieva la domanda di addebito a carico della moglie.

La Corte d'appello di Ancona, rigettando il gravame della moglie, confermava le statuizioni relative all'addebito.

 Difatti, nel corso dell'istruttoria era emerso che la donna, in costanza della convivenza familiare, aveva instaurato una relazione extraconiugale, come riscontrato dal fatto che si era recata in Comune dichiarando che avrebbe ospitato per circa un mese un cittadino algerino; i giudici, inoltre, valorizzavano le manifestazioni di gelosia espresse nei confronti dell'uomo in alcuni scritti contenenti manifestazioni che evidenziavano la sussistenza di un legame affettivo tra i due, nonché le dichiarazioni della figlia alle insegnanti sulla vacanza programmata dalla mamma in compagnia di un fidanzato e il reperimento di un'unità immobiliare in locazione con versamento di cauzione.

La moglie, ricorrendo in Cassazione, denunciava violazione e falsa applicazione dell' art. 143 comma 2, c.c. in punto di addebitabilità della separazione, dolendosi per non aver la Corte di merito valutato che non configurava la violazione dell'obbligo di fedeltà l'avere allacciato una corrispondenza epistolare e via chat con altro soggetto, dovendosi intendere per adulterio una relazione affettiva reale e non virtuale, fatta di incontri e di effusioni, che nella specie non vi erano stati.

 La Cassazione non condivide le tesi difensive della ricorrente.

In punto di diritto la Corte ricorda che l'adulterio non implica necessariamente l'esistenza di una relazione affettiva reale e non virtuale: la giurisprudenza è, difatti, granitica nel ritenere che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte distrettuale ha ritenuto che la relazione clandestina tra la ricorrente e il cittadino algerino non fosse solo riferibile ad uno scambio di corrispondenza epistolare e via chat, ritenendo, dunque, sufficientemente provata anche l'infedeltà reale.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

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