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Trasformazione da industria a abitazione senza realizzazione di opere: occorre il permesso di costruire

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Con la sentenza n. 1001 dello scorso 4 maggio, la sezione quarta del Tar Lombardia, ha confermato la legittimità di un provvedimento con cui era stata irrogata la demolizione di opere asseritamente abusive, essendo stato trasformata, in assenza di un valido titolo edilizio, la destinazione produttiva di una unità immobiliare in destinazione abitativa.

Si è difatti precisato che "il mutamento di destinazione d'uso da industriale a residenziale, anche se realizzato senza opere (c.d. mutamento funzionale), non è neutro dal punto di vista urbanistico, posto che cagiona un aggravio del carico urbanistico, il che impone la necessità dell'ottenimento di un valido titolo edilizio".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un Comune contestava, ai comproprietari di una unità immobiliare collocata in un più ampio compendio immobiliare, che un tempo ospitava un'attività industriale per la lavorazione siderurgica, la trasformazione, in assenza di idoneo titolo abilitativo, di una unità immobiliare avente destinazione produttiva in destinazione abitativa .

In particolare, dopo la cessazione dell'attività di impresa, il compendio era stato sottoposto ad opere di modifica, mediante la presentazione di una serie di denunce di inizio attività (DIA), che avevano portato alla realizzazione di una serie di unità immobiliari (c.d. loft) aventi tutte destinazione produttiva (laboratorio, con categoria catastale C3). 

Il Comune, dopo avere verificato che una unità era in realtà stata destinata ad uso di abitazione, ordinava la cessazione dell'utilizzo in essere e il ripristino dello stato dei luoghi, vale a dire della destinazione d'uso industriale.

Ricorrendo al Tar, i comproprietari chiedevano l'annullamento di tale determina, deducendone l'illegittimità per erronea applicazione dell'art. 53 comma 2 della legge regionale n. 12 del 2005 della Lombardia.

Il Tar non condivide le difese mosse dai ricorrenti.

Il Collegio Amministrativo rileva come il mutamento di destinazione d'uso da industriale a residenziale, anche se realizzato senza opere (c.d. mutamento funzionale), non è neutro dal punto di vista urbanistico, posto che cagiona un aggravio del carico urbanistico, il che impone la necessità dell'ottenimento di un valido titolo edilizio. 

I giudici ribadiscono come tale orientamento non contrasta con la previsione dell'art. 53 comma 2 della legge regionale n. 12/2005 che parrebbe prevedere, per casi come quello di cui è causa, una sanzione solo pecuniaria e non reale: si ribadisce, infatti, come le norme regionali in materia devono essere interpretate alla luce dei principi fondamentali contenuti nella legge dello Stato, fra cui in particolare quelli dell'art. 32 e dell'art. 23-ter del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) che configurano quali "variazioni essenziali", da sanzionare ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico, i mutamenti che determinano il passaggio a una diversa categoria funzionale.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia come difficilmente il cambio d'uso poteva essere avvenuto senza opere, considerati gli importanti interventi che avevano caratterizzato l'appartamento, anche alla luce del rilievo che gli interventi edilizi devono essere qualificati nel loro insieme, anche se realizzati nel corso del tempo.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio. 

 

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