Lo ha stabilito la Cassazione sesta sezione civile con ordinanza n. 4565/2016, che qui si allega, relativa a una richiesta di addebito di separazione giudiziale avanzata dalla moglie nei confronti dell´ex marito.
Nel caso de quo l´ex moglie chiedeva l´addebito della separazione affermando che il suo stato depressivo, comprovato con certificazione medica, derivasse proprio dalla scoperta della relazione che il marito aveva portato avanti con un´altra donna, relazione che a dire di quest´ultima aveva anche portato l´ex marito ad abbandonare il tetto coniugale.
I giudici di merito hanno affermato che in realtà nessun documento sanitario prodotto dalla moglie era atto a mostrare la correlazione tra le sue condizioni di salute ed il comportamento del marito; e che inoltre ,che nessuna prova seria e concreta era stata data in ordine al presunto adulterio e che a nulla potevano servire le prove prodotte, quali le poco attendibili testimonianze riportanti fatti "de relato".
Nè a loro dire potevano riscontrarsi dati tali da far pensare ad un allontanamento del marito basato su questo nuovo stato a lui ascritto, essendo anzi volontà, precedentemente palesata, comune delle parti quella di abitare separatamente.
La Corte di Cassazione chiamata, dunque, ad esprimersi su tale vicenda, ha ritenuto irrilevante, ai fini del decidere, la circostanza che, a dire della donna, il paese conosceva bene i fatti e la nuova relazione del marito.
I Supremi Giudici si sono quindi mostrati in piena sintonia con la decisione di merito confermandone gli aspetti più importanti anche in virtù dell´astrattezza di quanto affermato dell´ex moglie.
Nè d´altronde il fatto che il marito non avesse mai smentito il tradimento durante l´istruttoria, o che la sua nuova relazione fosse un fatto "notorio", sono stati considerati elementi oggettivi da porre alla basa di una decisione di diritto.
In virtù di quanto detto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per gli stessi motivi che avevano già spinto i Giudici di merito ad esprimersi in tal senso, motivi che sono quindi stati condivisi dai giudici supremi
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