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Tettoia con travi e pilastri: quando occorre il permesso di costruire?

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 Con la sentenza n. 1065 dello scorso 17 febbraio, la sezione II del Tar Campania, ha confermato la legittimità di un provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione della demolizione per la costruzione, in assenza del preventivo rilascio di un permesso di costruire, di una piccola tettoia stabilmente ancorata al suolo e dotata di autonomia funzionale.

Si è difatti precisato che ai fini dell'esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione di una tettoia, occorre sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi), laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'adozione di un provvedimento con cui veniva irrogata la sanzione della demolizione di una tettoia con travi e pilastri in legno per una superficie totale di circa 32 mq costruita in assenza di titolo edilizio.

 La tettoia era stata costruita per realizzare una copertura finalizzata alla protezione di alcuni impianti tecnologici sottostanti e consisteva in travi e pilastri di legno, con copertura di perline di legno e tegole poggiante, la parte più bassa di circa 2.20 ml sul muro di confine e la parte più alta, di circa 4.00 ml sul fabbricato adiacente.

Ricorrendo al Tar, il proprietario dell'area chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di demolizione, evidenziando, in relazione alla natura pertinenziale delle opere, come la copertura fosse finalizzata alla protezione degli impianti tecnologici sottostanti e che la medesima copertura, trattandosi di un'area aperta, nemmeno poteva definirsi propriamente come un volume. 

Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente.

 Il Collegio Amministrativo ricorda che ai fini dell'esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione di una tettoia, occorre sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi), laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Pertanto, quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice D.I.A., anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi.

Ne deriva che la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull'assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come per la tettoia in contestazione occorreva il previo rilascio di un permesso di costruire, in quanto – sebbene l'opera non fosse di rilevante entità – era tuttavia stabilmente ancorata al suolo e dotata di autonomia funzionale.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

 

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