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Terrorizza la compagna e la costringe ad atti sessuali: uomo condannato, anche in assenza di esplicito rifiuto

Terrorizza la compagna e la costringe ad atti sessuali: uomo condannato, anche in assenza di esplicito rifiuto

Con la sentenza n. 3224/2021, la III sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la condanna per il reato di violenza sessuale inflitto ad uno uomo che aveva più volte abusato della compagna, respingendo le difese dell'imputato secondo cui i rapporti sessuali erano tutti avvenuti con l'accondiscendenza della donna.

La Cassazione, valorizzando il clima di terrore ingenerato nella vittima dalle continue vessazioni poste in essere dall'imputato, ha specificato che "non assume valore scriminante il fatto che la vittima non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca passivamente quando è provato che l'autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito agli atti sessuali; né rileva, l'eventuale espressione manifesta del consenso della vittima allorquando è dimostrato che la sua volontà sia stata coartata dal timore delle conseguenze ben più pregiudizievoli che ai suoi occhi sarebbero potute scaturite dal rifiuto esplicito all'atto sessuale impostole, quale forma di violenza indiretta.".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato del reato di violenza sessuale commesso in danno della propria compagna, per averla costretta con violenza e minaccia a subire atti sessuali.

In particolare, l'imputato tentava di introdurle una penna nella vagina e di compiere un rapporto anale e, dopo aver ingenerato nella vittima un grave e fondato timore di una sua reazione violenza in caso di rifiuto, la induceva a subire un rapporto sessuale completo. 

 Per tali fatti, il Tribunale di Roma condannava l'uomo alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, sebbene, nel corso dell'esame dibattimentale, la persona offesa aveva riferito di non essersi opposta al rapporto sessuale e anzi di avere finto di provare piacere nel corso dello stesso.

La Corte d'appello di Roma confermava la pena inflitta.

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'uomo chiedeva l'annullamento della sentenza di condanna, eccependo vizio di motivazione per essere stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 609-bis c.p. in presenza del consenso della vittima.

In particolare, l'imputato lamentava la totale pretermissione delle dichiarazioni della persona offesa, dalle quali si sarebbe potuto desumere il consenso manifestato al rapporto sessuale o quantomeno la percezione, da parte dell'imputato, di un consenso simulato che, in quanto errore sull'atteggiarsi della volontà della persona offesa, costituiva errore sul fatto di reato, idoneo ad escludere il dolo.

A tal fine, la difesa richiamava orientamenti giurisprudenziali secondo i quali può sussistere il dubbio sulla ricorrenza dolo del reato di violenza sessuale qualora l'errore sull'esistenza del consenso prestato dal soggetto passivo si fondi sul contenuto espressivo di precise positive manifestazioni di volontà promananti da quest'ultimo.

La Cassazione non condivide la censura prospettata.

 La Corte premette che integra il reato di cui all'art. 609-bis c.p., nella forma cd. "per costrizione", qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l'intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali; il concetto di intimidazione psicologica rimanda al peculiare contesto spazio temporale nel quale si svolge l'azione e impone di avere riguardo alle contingenze specifiche che, oltre a comprimere la capacità di reazione del soggetto passivo, ne limitino in concreto l'espressione di volontà.

Ai fini del perfezionamento del delitto in esame, dunque, non assume valore scriminante il fatto che la vittima non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca passivamente quando è provato che l'autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito agli atti sessuali; né rileva, l'eventuale espressione manifesta del consenso della vittima allorquando è dimostrato che la sua volontà sia stata coartata dal timore delle conseguenze ben più pregiudizievoli che ai suoi occhi sarebbero potute scaturite dal rifiuto esplicito all'atto sessuale impostole, quale forma di violenza indiretta.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte distrettuale, valutando tutti gli elementi probatori, è giunta ad una conclusione opposta a quella prospettata dall'imputato, evidenziando come, dal quadro istruttorio globalmente considerato, emergesse il contesto di costante sopraffazione e umiliazione della donna, tale da rendere del tutto irrilevante l'eventuale apparente accondiscendenza al rapporto prestata da quest'ultima.

Secondo il collegio giudicante, quindi, doveva ritenersi plausibile, in ragione del sentimento di terrore ingenerato nella vittima dalle continue vessazioni e dagli abusi subiti, l'assenza di un'espressa opposizione della medesima agli atti sessuali, essendo sempre implicita e ben percepibile dall'agente, in un contesto ambientale compromesso, la manifestazione del dissenso.

Alla luce di tanto, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

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