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SC, "tenore di vita temperato" criterio guida per assegno mantenimento figli separati: "Filiazione non è come coniugio"

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione civile-1, con la recente ordinanza n. 4811 del 2018, con la quale sono stati fissati paletti ben precisi in ordine ai fattori da valutare per la determinazione dell´assegno di mantenimento in favore della prole.
Nel caso de quo il padre lamentava la mancata valutazione della situazione reddituale dell´ex coniuge ed in particolare la mancata applicazione del principio di proporzionalità richiedente di per sé una comparazione tra le posizioni reddituali di entrambi i genitori e delle loro effettive capacità lavorative.
I Giudici di Piazza Cavour, disapprovando la decisione dei Giudici di merito, hanno accolto le doglianze dell´uomo, ricordando l´importanza dell´applicazione del principio su esposto, incombendo comunque su entrambi i genitori il medesimo obbligo di mantenimento e di soddisfacimento delle esigenze dei figli, anche a seguito di separazione.
 
Quest´obbligo deve essere rispettato, anche successivamente alla separazione dei genitori, in virtù dell´applicazione dell´articolo 147 cc, che ormai rimanda all´articolo 315 bis c.c., che obbliga i genitori ad educare, istruire e mantenere i figli facendo fronte alle loro esigenze.
Ciò - hanno ancora ricordato i supremi giudici di Cassazione - dovrà avvenire tenendo, comunque, in considerazione il preesistente tenore di vita goduto dal figlio, in costanza del connubio dei genitori, ragguagliato alle effettive possibilità economiche familiari.
Se, infatti, da una parte si è da ultimo registrata una svolta epocale in ordine alla soppressione del tenore di vita come parametro guida nella determinazione dell´assegno di mantenimento in favore dell´altro coniuge, lo stesso non può dirsi in merito alla determinazione dell´assegno in favore dei figli dove tale principio continua ad applicarsi seppure temperato dall´elemento dato dalla effettiva capacità reddituale dei genitore, tenuto conto anche del livello economico-sociale in cui si colloca la loro figura.
Quanto rappresentato trova la propria "ratio" proprio nella differenza tra il rapporto di coniugio, dove si applica il principio di autodeterminazione e di autoresponsabilità del coniuge, e quello di filiazione, assistito, per antonomasia, da maggiori garanzie, fermo restando l´obbligo dei figli di rendersi autosufficienti nel più breve tempo possibile al fine di non gravare vita natural durante sulle tasche dei genitori.
Ciò detto, il Supremo Organo Giudicante adito è stato chiamato ad operare anche un bilanciamento delle posizioni economiche dei coniugi anche a mezzo specifiche indagini, quando le stesse si rivelino necessarie.
Nel caso di specie non è stato correttamente valorizzato il dato relativo alla maggiore capacità economica della madre, dai Giudici di merito, né sono stata operate le opportune indagini tributarie (ai sensi dell´articolo 337 ter c.c.) per cui sarà necessaria la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo
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