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Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Artt. 1117 - 1123 -1125 - 1126 - 1134 c.c.
Focus: Quando in un condomìnio si rendono improcrastinabili lavori di manutenzione della struttura, atti a scongiurare danni nei confronti di terzi e verso i singoli condòmini, si possono eseguire tali lavori anche senza autorizzazione dell'assemblea condominiale? Elemento determinante al fine dell'esecuzione dei lavori è l'urgenza dell'intervento come recentemente ha chiarito la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16341 pubblicata il 30/07/2020.
Principi generali: La normativa stabilisce, in generale, che l'assemblea condominiale è l'organo preposto a decidere sulle spese condominiali, salvo le eccezioni previste per l'amministratore, ai sensi dell'art.1135, secondo comma, codice civile, e per i singoli condòmini, ex art.1134 codice civile, in caso di spese urgenti. Infatti, se ricorre l'urgenza nell'esecuzione di lavori inerenti le parti comuni l'amministratore può eseguire lavori di manutenzione anche in assenza di autorizzazione da parte dell'assemblea, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea (art.1135, comma 2, c.c.). Lo stesso principio si applica anche "al condòmino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea che non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente" (art.1134 c.c.).