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Studente ricorre al TAR per mancato punteggio integrativo dopo le prove degli esami di Stato.

sentenze

 Una studentessa a seguito degli esami di Stato, impugna gli esiti dello stesso per la mancata attribuzione del punteggio integrativo, previsto dall'art. 16, comma 8, lett. c) dell'O.M. n. 65 del 14.03.2022, il quale prevede l'attribuzione fino ad un massimo di cinque punti, ai candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato complessivo delle prove di esame pari almeno a quaranta punti.

Sulla questione si pronuncia il Tar del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 00046/2023 del 13/02/2023.

Secondo i giudici non può negarsi la rilevanza giuridica all'aspettativa di ogni studente ad essere correttamente giudicato al termine del percorso scolastico, anche quando ciò non si traduca nella pretesa ad un "capovolgimento" della determinazione (come sarebbe, ad esempio, in ipotesi di valutazione negativa, preclusiva del prosieguo degli studi, ipotesi in cui l'interesse pacificamente sussiste), ma si correli piuttosto ad una semplice modifica migliorativa del punteggio.

L'interesse non è solo morale, ricollegabile alla naturale gratificazione di ciascuno nel vedere giustamente premiati i propri sforzi, ma anche materiale, considerati i più diversi contesti nei quali può assumere rilevanza il voto conclusivo del percorso di studi superiore (curriculum vitae, borse di studio e agevolazioni di vario tipo, concorsi pubblici ecc.).

 Di conseguenza lo studente ha il diritto di agire in giudizio.

Nel caso in questione, la ricorrente, aveva ottenuto 46 punti di credito scolastico e 44 punti nel complesso delle prove d'esame.

La sottocommissione, al momento di assegnare la votazione finale, avrebbe dunque dovuto deliberare circa la spettanza di tale punteggio e dare conto delle proprie valutazioni in sede di verbalizzazione.

Pertanto, afferma il Tar, la sottocommissione non svolgendo tale ragionamento, rende impossibile distinguere tra una legittima scelta discrezionale di non assegnazione del punteggio integrativo e una illegittima omissione per trascuratezza o dimenticanza dei commissari e l'interessato non sarebbe in grado di comprendere le ragioni alla base dell'attribuzione del punteggio.

La mancanza è stata corretta in sede di riunione supplementare attraverso l'integrazione delle motivazioni dell'originaria deliberazione. 

 I due atti saranno quindi valutati congiuntamente, quale unitaria espressione del potere valutativo della sottocommissione sulla prova d'esame della ricorrente.

A conclusione del ragionamento svolto, per i giudici l'esame risulta dunque viziato, per essere stata ingiustamente negata alla ricorrente la chance di ottenere il punto integrativo correlato alla discussione delle prove scritte.

Tale illegittimità si riverbera sugli atti impugnati, che devono essere annullati in parte qua.

Il Tribunale però non può procedere direttamente all'attribuzione del punteggio, né può ordinare alla sottocommissione di disporre in tal senso, non risultando esaurita, pur dopo il riscontro della parziale illegittimità dei giudizi e delle relative motivazioni, la discrezionalità valutativa dell'amministrazione.

La sottocommissione è però tenuta a riesercitare il proprio potere in stretta conformità alle indicazioni della presente sentenza, previa eventuale integrazione del colloquio orale per quanto attiene alla sola discussione degli elaborati scritti.

 

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