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Mancata fruizione dei riposi compensativi e distribuzione dell’onere della prova.

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Nel diritto del lavoro la locuzione "riposo compensativo" sta ad indicare una prerogativa che consente al lavoratore di astenersi dal lavoro per recuperare le ore lavorative svolte in quantità superiore rispetto a quella prevista e retribuita come da contratto.

La Costituzione, all'articolo 36, definisce come inderogabile ed irrinunciabile il diritto al riposo compensativo, ma con esclusivo riferimento al riposo settimanale.

Poiché la funzione svolta da tale prerogativa – che è quella di compensare la particolare onerosità del lavoro in particolari circostanze – è fondamentale per la tutela della salute psicofisica del lavoratore, la legge e la contrattazione collettiva prevedono, però, anche altre ipotesi di riposo compensativo diverse da quello settimanale.

Con l'ordinanza 8626 del 2 aprile 2024, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, nel risolvere una questione concernente la mancata fruizione delle pause previste dall'art. 74 CCNL degli istituti di vigilanza privata, ha fornito chiarimenti in merito alla distribuzione dell'onere della prova nelle controversie in materia di riposi compensativi, affermando che al lavoratore spetta provare il fatto costitutivo del proprio diritto, ossia la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive senza sosta, mentre il datore di lavoro deve dimostrare l'effettiva fruizione dei riposi da parte del dipendente.

Il principio di massima.

Nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retributive della durata di dieci minuti previste dall'art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata – l'onere del lavoratore di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita; le modalità alternative, così come il godimento di riposi compensativi, devono invece essere provati dal datore di lavoro.

Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza del 2 aprile 2024, n. 8626.

Il caso.

Un gruppo di dipendenti di un istituto di vigilanza privata agivano in giudizio per il pagamento di somme a titolo retributivo, per il mancato godimento dei dieci minuti di pausa previsti dall'art. 74 CCNL di categoria. 

La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado.

Secondo i giudici del merito, i ricorrenti non avevano allegato la mancata fruizione del riposo compensativo contrattualmente previsto, come sarebbe spettato loro provare, quale elemento costitutivo della fattispecie.

Uno dei ricorrenti si rivolgeva, allora, alla Cassazione lamentando la violazione dell'art. 36 della Costituzione in riferimento all'art. 74 CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, per avere la Corte Territoriale erroneamente invertito l'onere probatorio del mancato godimento della pausa retribuita della durata di dieci minuti, ponendolo a carico del lavoratore, anziché del datore di lavoro, che aveva affermato l'adempimento della propria obbligazione di "riposo compensativo", in favore del primo.

La decisione della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, dopo aver ribadito il diritto del lavoratore, che presti un'attività con orario giornaliero superiore alle sei ore consecutive, ad una pausa retribuita della durata di dieci minuti da fruire sul posto di lavoro o, in mancanza, di un riposo compensativo di pari durata nei trenta giorni successivi, ha affermato che, in materia di riposi compensativi, l'onere di allegazione e prova del lavoratore del fatto costitutivo del proprio diritto alla pausa o, in mancanza, al riposo compensativo, investe la prestazione di un'attività eccedente nell'orario giornaliero il limite di sei ore consecutive, senza aver mai goduto della pausa di dieci minuti retribuita.

Le modalità di fruizione della pausa, alternative a quella ordinaria della durata di minuti dieci nel turno di servizio – ha proseguito la Corte – investono la sfera organizzativa datoriale, giacché correlate alle particolari esigenze del settore, specificamente alla necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli Istituti di Vigilanza. L'impossibilità di godimento della pausa durante il turno di lavoro impone la concessione di riposi compensativi di pari durata, da godersi entro i trenta giorni.

Nella sfera organizzativa rientra, infatti, la predisposizione anche unilaterale, in virtù del potere datoriale di organizzazione e di direzione ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di norme interne di regolamentazione relative, in particolare all'organizzazione tecnica (oltre che disciplinare) del lavoro nell'impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro, sempre che non sconfinino nell'arbitrio, né perdano ogni collegamento con l'interesse all'ordinato svolgersi dell'attività lavorativa e l'esercizio di detto potere sia effettivamente funzionale, a norma dell'art. 1175 c.c., alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda. 

Nel caso di specie, affermano ancora i decidenti, il lavoratore ha allegato di non aver mai usufruito di tali pause e che la società datrice non ha mai individuato le modalità, in relazione alla tipologia del servizio, per consentire ai lavoratori il godimento di tali pause.

Con ciò, il lavoratore ha pienamente assolto al proprio onere di allegazione e (per essere stato ciò oggetto di accertamento) di prova. Non compete, infatti, al lavoratore anche l'allegazione e la prova del "mancato godimento" dei riposi compensativi di pari durata, da godere nei trenta giorni successivi, "sostitutivi delle pause non godute", integrando il godimento di riposo compensativo un fatto estintivo il cui onere di allegazione e prova incombe su chi l'eccepisca.

Ricorre, pertanto, conclude il provvedimento, l'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.

La Cassazione ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata, rinviando per la decisione alla Corte d'Appello che dovrà decidere la controversia sulla base del seguente principio di diritto:

Nel caso di mancato godimento da parte del lavoratore delle pause retributive della durata di dieci minuti previste dall'art. 74 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata – l'onere del lavoratore di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto riguarda la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive, senza aver goduto della pausa retribuita; le modalità alternative, così come il godimento di riposi compensativi, devono invece essere provati dal datore di lavoro.

 

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