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Stazione radio, è opera di urbanizzazione primaria, nessun vincolo installazione su zona PRG

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Con sentenza del 19 giugno 2018 n. 6865, il TAR Lazio ha stabilito che l'installazione di una stazione radio, costituita da un palo e da una struttura metallica non rappresenta un volume tecnologico assimilabile ad una costruzione. Mentre rappresenta un'opera di urbanizzazione primaria che, come tale, può essere installata su qualsiasi zona del P.R.G, senza alcun vincolo. Ma vediamo nel dettaglio la questione di cui è stato investito il TAR Lazio. La società di compagnia telefonica ricorrente ha presentato al Comune resistente una richiesta di autorizzazione all'installazione di una stazione radio, corredata del relativo progetto e della documentazione necessaria. L'amministrazione, nei successivi 90 giorni, non ha provveduto a notificare alla ricorrente alcun provvedimento e così quest'ultima ha reputato si fosse formato il cosiddetto silenzio-assenso. Alla luce di tale situazione, quindi, la società ha iniziato i lavori per procedere alla suddetta installazione. È accaduto che il Comune resistente ha emesso un provvedimento di sospensione dei predetti lavori, eccependo che la stazione radio in oggetto non potesse essere costruita perché opera insistente su un'area del P.R.G. soggetta a vincolo di non edificazione. Il caso è giunto all'attenzione dei Giudici amministrativi. Il TAR, nella fattispecie in esame, innanzitutto, stabilisce che le istanze di autorizzazione alla istallazione di impianti radioelettrici "si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda" non viene espresso alcun parere negativo o diniego da parte dell'amministrazione ricevente la richiesta. E ciò in virtù di quanto statuito dall'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo n. 259 del 1° agosto 2003). È evidente che nella questione di cui sono stati investiti i magistrati amministrativi, si è verificata la fattispecie di cui alla predetta disposizione. Infatti, dopo la presentazione dell'istanza in esame, la ricorrente:

  • non ha ricevuto alcuna comunicazione di diniego e/o di parere negativo da parte dell'amministrazione entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della richiesta;
  • il silenzio del Comune è stato legittimamente reputato come accoglimento tacito della richiesta.

 In virtù di tanto, quindi, a parere del TAR, le lamentele del Comune non sono condivisibili. Infatti, se quest'ultimo avesse ravvisato un qualsivoglia fondato motivo ostativo alla realizzazione del predetto impianto radio

  • avrebbe potuto esprimere il suo dissenso e/o parere negativo nel termine predetto o
  • successivamente alla formazione del silenzio-assenso, avrebbe dovuto, prima, annullare in autotutela il provvedimento tacito di accoglimento e, poi, adottare quello di sospensione dalla ricorrente impugnato.

Questo, nella realtà, non è stato fatto e costituisce già un primo motivo a favore dell'accoglimento delle tesi sostenute dalla società ricorrente. Secondo i Giudici amministrativi, inoltre, le lamentele del Comune non possono essere accolte neppure sotto un altro profilo. Ma vediamo quale. L'ente comunale ha sostenuto che per realizzare l'impianto in questione fosse necessario un titolo edilizio. Un titolo, questo, che, a suo dire, sarebbe stato ancora più doveroso, nel caso di specie, perché l'opera in esame sarebbe stata eretta in una zona del P.R.G. soggetta a vincolo di non edificazione. La contestazione, secondo il TAR, è erronea in quanto a norma dell'art. 86 del Codice delle Comunicazioni elettroniche "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga, effettuate anche all'interno degli edifici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria [...] pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia". 

Ne consegue che, l'impianto in esame, qualificato come opera di urbanizzazione primaria dalla predetta norma, non necessita né di alcun titolo edilizio, né è soggetto a restrizioni in merito alla superficie di installazione. Infatti, detto impianto può essere realizzato in qualsiasi zona del P.R.G. (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 188). È evidente l'erroneità e l'illegittimità del ragionamento seguito dall'amministrazione nel provvedimento di sospensione impugnato dalla ricorrente. Un'illegittimità che risulta ancora più palese laddove si consideri che la comunicazione di tale provvedimento non è stata preceduta dall'avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), secondo cui l'inizio del procedimento di formazione di un provvedimento amministrativo, tranne che in particolari casi, deve essere notificato al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale spiega i suoi effetti. Laddove, poi, l'amministrazione ravvisi ragioni che impediscono l'esito favorevole, per il destinatario, del procedimento, allora tale comunicazione dovrà contenere anche dette ragioni (art. 10 bis L. n. 241 del 1990). E ciò al fine di consentire al privato, qualora le convinzioni ostative ad un provvedimento favorevole dell'amministrazione siano normativamente erronee, di poter produrre osservazioni e documenti che inducano ad una decisione finale positiva. Orbene, nel caso di cui è stato investito il TAR, abbiamo accennato, che manca tutto questo. Infatti, se il Comune resistente avesse comunicato le ragioni ostative all'istallazione, avrebbe permesso alla ricorrente di far rilevare la corretta normativa applicabile alla questione, nel rispetto del principio del contraddittorio. Con l'ovvia conseguenze che le determinazioni dell'ente, forse, avrebbero prodotto una decisione finale diversa da quella impugnata. Un'omissione in tal senso, a parere dei magistrati, ha reso tale provvedimento illegittimo, anche sotto questo profilo. Per tutte le considerazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento amministrativo di sospensione. 

 

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