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Specializzazione avvocati e linee guida.

avvocati

 La Commissione permanente nominata dal Ministero della Giustizia ha emanato le linee guida per la definizione dei programmi dei corsi di formazione che potranno essere seguiti per conseguire il titolo di avvocato specialista. Le linee guida, in attuazione dell'art. 7 comma 2 del regolamento (D.M. n. 144/2015 modificato dal D.M. n. 163/2020), definiscono il quadro di riferimento per l'organizzazione dei corsi e dei contenuti necessari, elaborando criteri generali per la metodologia didattica, l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi.

Oltre che sui corsi di specializzazione le linee guida forniscono chiarimenti anche in merito agli obblighi per il mantenimento del titolo, alle cause che ne comportano la revoca, alla formazione continua per l'avvocato specialista.

Il comitato scientifico del corso dovrà essere composto da 6 membri di cui 3 nominati dall'Università, (uno dei quali è coordinatore del corso) e gli altri 3 dal CNF, dal COA o dall'associazione forense specialistica. Compiti del comitato scientifico sono:

  • determinare il programma dettagliato del corso di formazione,
  • proporre al comitato di gestione le materie, le ore, gli argomenti e i docenti,
  • nominare la commissione di valutazione della prova scritta e orale al termine di ciascun anno.

Il comitato di gestione, composto da 5 membri di cui 3 nominati dal CNF, dal COA o da un'associazione specialistica, uno dei quali con funzione di direttore e coordinatore:

  • cura l'organizzazione complessiva dei corsi;
  • nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico;
  • determina in accordo col comitato scientifico la quota di iscrizione che deve garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento e di docenza, di organizzazione e gestione incluse quelle dei due comitati;
  • assume ogni altra determinazione per il corretto svolgimento dei corsi.

Docenti dei corsi di specializzazione saranno:

  • professori universitari di ruolo,
  • ricercatori universitari,
  • avvocati di comprovata esperienze e patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori,
  • magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione,
  • esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore e per le sole materie non giuridiche, che potranno interessare non più di un 1/5 del totale delle ore di formazione.
  • A supporto della didattica, le linee guida prescrivono l'utilizzo non solo di materiali tradizionali come libri e manuali, articoli di riviste e sentenze ma anche di filmati, video e podcast, e in generale di risorse digitali da rendere disponibili anche in piattaforme di e-learning,

In base al D.M. n. 144/2015 come modificato nel 2020, i possibili corsi biennali di specializzazione sono 36 ed includono tutti i singoli indirizzi dei tre macro settori del diritto civile, penale e amministrativo, oltre ai settori non suddivisi in indirizzi.

Dunque il corso biennale di diritto civile, penale o amministrativo ha sempre un secondo anno con indirizzo e conferisce la specializzazione necessariamente in quell'indirizzo prescelto. L'avvocato può ottenere il titolo di specialista in massimo due settori, però nei macro settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, sarà possibile conseguire per ciascun settore un numero massimo di tre specializzazioni in tre diversi indirizzi.

Ferma restando la durata biennale dei corsi, non inferiore a 200 ore complessive di cui minimo 100 di didattica frontale, le lezioni potranno svolgersi in presenza, online o in modalità mista, purché l'approccio coniughi le metodologie di insegnamento tradizionale come lezioni frontali, discussioni, analisi di casi e simulazioni, con metodologie più innovative, quali attività di carattere laboratoriale ed esercitazioni di carattere pratico, sfruttando le potenzialità telematiche e le applicazioni tecnologiche per la didattica.

Al termine di ogni anno di corso dovranno essere sostenute una prova scritta ed una orale. Ulteriori prove infrannuali avranno invece la finalità di testare i progressi degli specializzandi in rapporto ai singoli moduli.

Le prove di fine anno, con votazione espressa in trentesimi, saranno valutate da una commissione esaminatrice nominata dal comitato scientifico e composta per almeno 2/3 da membri esterni al corpo docente del corso.

Per i macrosettori, i corsi saranno divisi in una parte generale, di diritto sostanziale e processuale, di durata non inferiore ad un anno e di una parte speciale, anch'essa di un anno, per la specializzazione nell'indirizzo di settore.

Nei programmi non dovranno mancare insegnamenti di diritto processuale, deontologia ed ordinamento forense, logica e ragionamento giuridico, interpretazione (di leggi, negozi, sentenze), ricerca legale, scrittura giuridica (tecniche di redazione di atti e pareri), linguaggio giuridico, tecniche di argomentazione e discussione (ars oratoria).

I programmi potranno prevedere, nel rispetto del limite di un quinto del totale, anche materie non giuridiche ma funzionali al settore di specializzazione, come ad esempio elementi di psicologia forense per il settore del diritto della persona o elementi di contabilità aziendale per il diritto penale dell'economia e delle imprese.

Una volta conseguito il titolo di specialista, l'avvocato dovrà mantenerlo dimostrando, attraverso idonea dichiarazione e documentazione da produrre al COA di appartenenza da produrre dopo i primi tre anni e per ogni triennio successivo:

  • di aver partecipato a scuole o corsi di alta formazione, convegni seminari e incontri di studio per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio e comunque 25 per anno,
  • oppure di aver esercitato in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione, con un numero di incarichi giudiziali o stragiudiziali nel triennio di almeno 10 per anno.

I 75 crediti triennali assorbono i 15 crediti previsti dal Regolamento CNF sulla formazione continua, che dunque l'avvocato specialista non dovrà più dimostrare se la permanenza del titolo di specialista è comprovata dalla partecipazione alla formazione specialistica. Se invece il mantenimento del titolo è comprovato dal numero degli incarichi nel triennio, permane l'obbligo della formazione continua generale.

La revoca del titolo di specialista è di competenza del CNF ed è disposta, previa audizione dell'interessato nei seguenti casi:

  • irrogazione di sanzione disciplinare definitiva diversa dall'avvertimento e relativa alla violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
  • mancato adempimento degli obblighi di formazione continua specialistica, ovvero dell'obbligo di deposito della dichiarazione e della documentazione di iniziativa del CNF o su segnalazione del COA o di terzi, in caso di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze nel settore di specializzazione.

Revocato il titolo, si dovranno attendere due anni dall'intervenuta revoca per presentare nuova domanda.

 

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