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Sì all'accesso dei cani ai parchi pubblici, se i proprietari provvedono alla raccolta degli escrementi

Sì all'accesso dei cani ai parchi pubblici, se i proprietari provvedono alla raccolta degli escrementi

Il decoro e l'igiene pubblica possono essere preservati anche se si consente ai cani l'accesso ai parchi pubblici purché, in tali casi, gli accompagnatori adottino tutte le misure prescritte, asportando gli escrementi dal suolo pubblico. Ne consegue che l'ordinanza sindacale che impone il divieto di accesso ai cani, anche se custoditi, ai parchi pubblici non appare proporzionata rispetto al dichiarato fine di mantenere il decoro e l'igiene pubblica.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Umbria, con sentenza n. 21 del 18 gennaio 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

La ricorrente è un'associazione facente parte delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente. È accaduto che essa ha agito dinanzi al Tar per chiedere l'annullamento dell'ordinanza sindacale nella parte in cui è stato imposto il divieto ai cani, anche se custoditi, di accedere ai parchi pubblici. Secondo l'associazione tale divieto è illegittimo in quanto:

  • costituisce una misura sproporzionata rispetto alla finalità di decoro e igiene pubblica che gli enti comunali devono perseguire;
  • costituisce un provvedimento viziato da eccesso di potere perché il Comune ha ritenuto in modo assoluto che l'accesso ai cani, anche se custoditi, rappresenta un rischio per l'igiene pubblica senza specificare la portata e la natura di tale rischio;
  • viola l'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/00 e i requisiti imposti dalla legge per l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita dalla ricorrente.

La decisione del Tar

Innanzitutto appare opportuno far rilevare che l'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/00, stabilisce che [...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. 

Dalla norma appena richiamata appare evidente che il Sindaco interviene con misure restrittive in materia di decoro e igiene pubblico qualora :

  • occorre preservare il territorio comunale dal degrado ambientale;
  • occorre tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti.

In tutti questi casi, lo scopo è far fronte a situazioni di grave incuria. Con l'ovvia conseguenza che le misure adottate dal Sindaco assumono il carattere di urgenza. Orbene, tornando al caso di specie, ad avviso del Tar, i presupposti di cui al richiamato art. 5 non sussistono. E ciò in considerazione del fatto che il perseguimento delle finalità del decoro e dell'igiene pubblico, nella fattispecie in esame, è garantita dalle prescrizioni dettate dalla medesima ordinanza impugnata nella parte, non oggetto di ricorso, in cui è imposto ai proprietari, che si trovano nelle aree pubbliche insieme ai loro cani, l'obbligo di avere con sé gli strumenti idonei per la raccolta degli escrementi. Questa prescrizione, secondo i Giudici amministrativi, fa apparire sproporzionato il vietare ai cani custoditi l'accesso ai parchi pubblici in quanto, l'igiene pubblica, comunque, è preservata dall'obbligo della raccolta degli escrementi imposto agli accompagnatori. È evidente, pertanto, che l'ordinanza impugnata nella parte in cui impone il divieto in questione, risulta priva del requisito di urgenza e non appare proporzionata alle finalità che il Sindaco ha inteso perseguire. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, il Tar ha ritenuto fondate le doglianze della ricorrente e per tal verso ha disposto l'annullamento del divieto in esame. 

 

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