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Con l'ordinanza n. 10776 depositata lo scorso 17 aprile, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha cassato la decisione presa dalla Corte di Appello che, nel vagliare quale scuola dovesse frequentare un minore infra dodicenne, ometteva di ascoltarlo, specificando che "L'ascolto del minore di almeno 12 anni - e anche di età inferiore, purché dotato di capacità di discernimento - costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, salvo che il giudice, con specifica e circostanziata motivazione, non ritenga l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.".
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Vicenza, pronunciandosi su una domanda di separazione, con decreto affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione delle visite con il padre, disponendo altresì – in accoglimento dell'istanza materna – l'iscrizione del figlio infra dodicenne alla scuola media statale più vicina alla casa della madre.
La Corte d'Appello di Venezia convalidava in ogni sua parte il decreto impugnato: dopo aver acquisito la relazione sociale di aggiornamento dei servizi sociali, la Corte confermava la bontà delle valutazioni espresse dal Tribunale con riferimento all'autorizzazione all'iscrizione scolastica presso la scuola del nuovo Comune di residenza della madre, posto che così era consentito al minore di farsi nuovi amici e coltivare anche i suoi interessi musicali, permettendogli altresì di elaborare le pregresse vicende penali riguardanti il padre, sfociate, nei confronti dello stesso, in provvedimento cautelare di allontanamento.
Il padre, ricorrendo in Cassazione, censurava la decisione per l'omessa audizione del figlio in ordine alla scelta della scuola media da frequentare, deducendo – tra le altre cose – la palese violazione dell'art. 12 della Convenzione di New York e dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo.
Secondo il ricorrente, infatti, il minore, all'epoca di 11 anni, era dotato di sufficiente discernimento ed aveva manifestato agli assistenti sociali la volontà di frequentare la scuola media nello stesso Comune di residenza del padre ove aveva terminato le scuole elementari.
Il padre si lamentava, quindi, perché – in relazione alla scelta della scuola, da valutarsi nell'interesse del minore e per garantirgli una situazione di stabilità – unicamente l'audizione diretta avrebbe potuto consentire l'accertamento delle reali aspettative del figlio e di valutarne la reale capacità di discernimento; sul punto, la Corte di appello aveva disatteso l'istanza di audizione diretta senza fornire spiegazione di tale decisione, limitandosi ad evidenziare la valutazione negativa della condotta del padre.
La Cassazione condivide le difese formulate dal padre.
Gli Ermellini rimarcano come, in aderenza alle convenzioni internazionali richiamate dal ricorrente,
l'audizione dei minori è un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino: l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il giudice deve motivare le ragioni per cui ritiene il minore infra-dodicenne incapace di discernimento, se decide di non disporne l'ascolto; la motivazione è tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto. Il giudice, inoltre, non è tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall'ascolto del minore o le conclusioni dell'indagine peritale ma, qualora intenda disattendere tali dichiarazioni e conclusioni, ha l'obbligo di motivare la sua decisione con particolare rigore e pertinenza.
Con specifico riferimento al caso di specie, nel decreto impugnato – sebbene l'età del minore fosse prossima a quella dei dodici anni e lo stesso avesse già espresso agli assistenti sociali la sua opzione in ordine alla scuola da frequentare – è stata omessa la motivazione giustificativa della mancata audizione diretta dell'infra dodicenne; analogamente, non vi è stato alcun riferimento all'ascolto indiretto effettuato nel grado precedente, per giustificarne l'idoneità a sostituire l'ascolto diretto, né sono state esplicitate eventuali ragioni di manifesta superfluità dell'esame diretto o della contrarietà di quest'ultimo all'interesse del minore o di incapacità di discernimento dello stesso.
Ne deriva che è mancata sul punto ogni motivazione, invece dovuta con peculiari connotazioni di specificità, limitandosi assai genericamente i Giudici d'appello a confermare le valutazioni espresse dal Tribunale.
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