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Perde l’assegno divorzile l’ex coniuge che avvia una convivenza di fatto con altra persona

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Con la recente ordinanza n. 5974 del 28 febbraio 2019, i giudici della prima sezione civile della Corte di Cassazione hanno ribadito che la convivenza di fatto dell'ex coniugefa perdere il diritto a percepire l'assegno divorzile.

I Fatti

La Corte d'appello di Trieste aveva confermato il decreto del Tribunale di Gorizia che aveva rigettato la richiesta di Tizio nei confronti dell'ex coniuge di revisione, ex art.9 I.div. , delle condizioni economiche di divorzio. In particolare chiedeva la cessazione dell'obbligo dell'ex marito di corrispondere all'ex moglie l'assegno divorzile di 250,00 mensili. 

 Secondo la Corte d'appello, il reclamante non avrebbe comprovato la circostanza che il coniuge beneficiario dell'assegno, a seguito della convivenza more uxorio con altra persona, abbia mutato in melius le condizioni economiche dell'avente diritto.

Avverso il suddetto decreto l'ex marito decideva di proporre ricorso in cassazione.

Col primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.5 comma 6 I.div. nonché vizio di motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., in relazione al fatto rappresentato dalla stabile convivenza dell'ex moglie con altra persona.

Con il secondo motivo, deduceva l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo rappresentato dalle risultanze degli accertamenti tributari, dai quali si evidenziava la parificazione dei redditi della coppia costituita dal ricorrente con l'attuale coniuge e di quella costituita dall'ex moglie con il convivente di fatto. 

 Motivazione

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la prima censura proposta dal ricorrente e hanno richiamato diverse precedenti pronunce (Cass.6855/2015; conf. Cass. 2466/2016; Cass.4649/2017; Cass. 2732/2018) secondo cui «l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso». Secondo i giudici di legittimità con la convivenza di fattosi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale tra gli ex coniugi ed è per questo motivo che con l'ordinanza n. 18111/2017 i giudici della Corte hanno precisato che non assume rilievo nemmeno la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall'ex coniuge beneficiario.

Nel caso di specie i giudici della Corte di appello in ossequio al principio di diritto già affermato, avrebbero dovuto revisionare l'assegno ed emettere una pronuncia di riforma della decisione del Tribunale di Gorizia, pertanto i giudici della prima sezione hanno cassato la sentenza impugnata disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione

Si allega sentenza

 

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