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Assegno divorzile, Cassazione: va revocato se il marito dimostra la convivenza stabile dell'ex moglie con altro uomo

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Con l'ordinanza n. 28195 depositata lo scorso 17 dicembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'assegno divorzile originariamente disposto a favore di una donna, per aver l'ex marito dimostrato che l'ex moglie aveva instaurato una nuova relazione di lunga durata con un altro uomo, condividendo con quest'ultimo progetti di vita quotidiana e la medesima abitazione.

Si è difatti specificato che "ai fini della valutazione sulla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente".

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Catania accoglieva la richiesta di una donna di revisione dell'assegno divorzile già dovutole dall'ex coniuge e, per l'effetto, disponeva che l'importo dell'assegno passasse da Euro 900,00 mensili ad Euro 1.400,00 mensili. 

 Adendo la Corte di Appello, il marito chiedeva la revoca o riduzione dell'assegno divorzile, in ragione del fatto che l'ex moglie aveva instaurato una stabile relazione di convivenza more uxorio con un altro uomo.

La Corte di Appello di Catania, valutata la documentazione depositata dall'ex marito, riteneva provata l'esistenza della dedotta convivenza, essendo emersa una assoluta condivisione dei progetti di vita quotidiana, nonché la coabitazione nella medesima casa di proprietà del compagno, di cui la donna possedeva le chiavi.

Alla luce di tanto la Corte, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, disponeva il venir meno dell'obbligo del reclamante di continuare a corrispondere alla ex moglie l'assegno suddetto.

Ricorrendo in Cassazione, la donna censurava la decisione della Corte distrettuale per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. 2 e 29 Cost. ed in relazione all'art. 5, comma 10, della legge n. 898/1970.

In particolare, la ricorrente si doleva per aver la corte distrettuale erroneamente opinato che la relazione intrattenuta fosse qualificabile come convivenza more uxorio, anziché libera relazione sentimentale; a tal fine, la donna assumeva che tutte le circostanze di fatto valutate dal giudice di primo grado erano inidonee e non indicative di una tale stabile convivenza.

La Cassazione non condivide le censure formulate.

I Supremi Giudici ricordano che la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo.

Tuttavia, ai fini della valutazione sulla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno divorzile, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.

In questa prospettiva, è sufficiente che l'obbligato, che chiede l'accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l'assegno mensile, dimostri l'instaurazione di una stabile convivenza dell'ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto e gravando, invece, sul beneficiario dell'assegno l'onere di provare che la convivenza in essere non integra nel caso concreto la formazione di una nuova famiglia.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come, nel corso del giudizio di merito, l'ex marito aveva pienamente assolto all'onere probatorio di dimostrare che l'ex moglie aveva ormai formato una stabile famiglia di fatto con il suo nuovo compagno.

In particolare, era emerso come si trattava di nuova relazione di lunga durata, caratterizzata da una piena stabilità, con costanti aiuti economici da parte del nuovo compagno ed assoluta condivisione dei progetti di vita quotidiana e della medesima abitazione.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello relativo al ricorso principale.

 

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