Due bambini e una famiglia divisa dalla fine di una storia d´amore. Situazione non inedita, se non fosse per la sentenza del Tribunale
di Mantova che ha deciso di imporre alla coppia l´intervento di un coordinatore genitoriale. Una sorta di tutore che dovrà vigilare sul corretto comportamento dei due ex coniugi nei confronti dei due figli, di 12 e di 9 anni. E proteggerli da una situazione divenuta intollerabile a causa delle tensioni e delle accuse reciproche tra i genitori:
fedifrago lui, aggressiva lei, tanto che alla fine l´uomo se ne era andato di casa.
La sentenza, emessa dal collegio dei giudici della prima sezione del Tribunale civile di Mantova, coordinati dal presidente Pietro Bernardi, risale allo scorso 5 maggio, a poco meno di un anno da un pronunciamento analogo dei giudici del Tribunale civile di Milano, e riguarda una coppia di ex coniugi di poco più di quarant´anni residenti nell´Alto Mantovano. Litigiosi a tal punto da non riuscire a mettersi d´accordo sulle visite del papà ai due bambini. I due minori, affidati a entrambi i genitori come loro stessi avevano chiesto al giudice, vivono per la maggior parte del tempo con la madre, «ritenuta in grado di offrire maggiore stabilità e sicurezza psicologica».
Il coordinatore è una figura molto diffusa negli Stati Uniti ma introdotta da poco nell´ordinamento giuridico italiano. Cosa dovrà fare? Aiutare i due genitori nelle scelte riguardanti la formazione dei figli e dar loro una mano a gestire i conflitti. Ma dovrà, soprattutto, vigilare sul calendario delle visite, prendendo lui le decisioni se i genitori non riusciranno ad accordarsi. Un incarico, quello del tutore, già iniziato e a tempo determinato. La sentenza stabilisce infatti che dovrà monitorare l´andamento dei rapporti familiari «una volta al mese e sino al 31 gennaio 2018» e osservare «le relazioni genitori/figli operando una mediazione costante...». Nella sentenza viene precisato anche il nome della persona scelta come coordinatore, una professionista indicata dal consulente tecnico, con la quale gli ex coniugi sono invitati caldamente a collaborare: «Entrambi i genitori vanno ammoniti a non porre in essere comportamenti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento».
La questione più spinosa è forse quella del compenso che spetta all´educatrice: il suo non rientra, infatti, tra i «servizi sociali» e, di conseguenza, nella sentenza viene specificato che il costo delle «prestazioni dovrà essere sopportato dalle parti nella misura come sopra prevista per le spese straordinarie»: ossia, il 70% a carico del padre, con uno stipendio di poco superiore ai 1.500 euro, e il 30% a carico della madre, disoccupata.
«Fermo restando che tutte le decisioni prese nell´interesse dei minori sono apprezzabili — ha commentato Sabrina Bresciani, avvocato di Desenzano che ha seguito la vicenda per una delle parti in causa — si tratta di una sentenza innovativa che farà molto discutere gli addetti ai lavori». A dire il vero, lo sta già facendo. Sui siti specializzati, la decisione del tribunale di Mantova è già oggetto di dibattito. E le perplessità non mancano.
Il sito psicologiagiuridica.eu si chiede, ad esempio, se non ci sia conflitto d´interesse per il consulente tecnico che indica il nome di un professionista privato, se sia giusto che un tribunale obblighi i genitori a pagare un consulente privato e, ancora, se non sia bizzarro che due coniugi giudicati entrambi idonei a educare i figli abbiano bisogno di essere monitorati da una terza persona.
scritto da Sabrina Pinardi e pubblicato su Corriere.it 7/10/2017