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Separazione: nessun assegno di mantenimento nel caso di nuova stabile convivenza

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All'ex coniuge che instaura una nuova stabile convivenza è precluso il diritto all'assegno di mantenimento pur residuando in capo a quest'ultimo la possibilità di dimostrare che la  nuova convivenza non ha determinato un cambiamento "in melius" delle proprie condizioni economiche, ma, piuttosto un peggioramento tale da non consentirgli più il mantenimento dello stesso "standard" di vita di cui beneficiava in costanza di matrimonio.

In questi termini si sono pronunciati Supremi Giudici di Cassazione, Sezione I Civile, con la recente Sentenza n. 16982 del 2018 dalla quale emerge, ancora una volta, chiaramente il principio ispiratore di svariate recenti Sentenze, ossia, il fatto che il matrimonio non rappresenta "una garanzia"a vita per il coniuge economicamente più debole il quale deve, piuttosto, essere coerente con le proprie scelte nella consapevolezza che la decisione di creare un nuovo nucleo familiare non può sottrarsi ad una ben precisa valutazione da parte dell'organo giudicante. 

 Nel caso di specie gli Ermellini discostandosi dalla decisione assunta dai Giudici nei primi due gradi di Giudizio,indubbiamente pregiudizievole per l'uomo costretto a versare un cospicuo assegno di mantenimento, condividono il disappunto dell'uomo in ordine alla decisione precedentemente presa nelle antecedenti fasi di giudizio ( in particolare l'uomo ha contestato la non ammissione del capitolo di prova specifico volto a mostrare l'esistenza della nuova famiglia di fatto costituita dall'ex moglie).

Il Supremo Collegio, infatti, accogliendo le doglianze dell'uomo condivide il principio in base al quale la creazione da parte dell'ex coniuge di una nuova famiglia ( come nel caso "de quo" dove dalla relazione è nata addirittura una figlia) fa venir meno di fatto ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno a carico dell'altro coniuge, e ciò prescindendo dalla concreta possibilità in capo al coniuge più debole, che ha creato un nuovo nucleo familiare, di mantenere lo "standard" economico del quale godeva in costanza di matrimonio.

 Il diritto all'assegno può essere dunque negato "ab origine" o eliminato ove si dimostri la convivenza "more uxorio"del coniuge richiedente, presumendosi che tutte le risorse economiche del nuovo nucleo familiare siano rivolte al soddisfacimento delle esigenze della nuova "famiglia".

La formazione di tale nuovo nucleo di interessi si connota infatti come una scelta personale, esistenziale e consapevole che fa cessare di fatto la possibilità di chiedere il mantenimento, non essendovene più i presupposti, ferma restando la possibilità per il coniuge economicamente più debole di mostrare di non possedere redditi tali da mantenere lo stesso tenore di vita esistente in corso di matrimonio ( ciò trova applicazione per lo più nel caso di separazione, e non di divorzio, dove tra l'altro il nuovo nucleo familiare potrebbe essere provvisorio, avendo i coniugi ancora la possibilità di riconciliarsi), ciò in virtù del generale principio di reciproca assistenza morale e materiale tra i coniugi.

Nel caso di specie, in conclusione, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello cui il Supremo Collegio  demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio.

Si allega Sentenza.

Alessandra Garozzo

 

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