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Con la pronuncia n. 46014, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha condannato, ex art. 570, comma 2, c.p. , un uomo che aveva autoridotto l'importo fissato dal giudice della separazione quale assegno di mantenimento per la moglie e il figlio, precisando che nel caso di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, occorre accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore.
L'uomo proponeva ricorso per Cassazione dolendosi della circostanza per cui il giudice di appello non aveva verificato se, in ragione del parziale adempimento corrispondente a quasi due terzi dell'importo fissato (dei 900 euro mensili fissati dal giudice, il ricorrente ne versava solo 500), si fosse in presenza di una condotta corrispondente alla effettiva e omessa prestazione dei mezzi di sussistenza: il giudicante, invero, avrebbe fatto discendere la responsabilità penale dalla mancata integrale corresponsione dell'importo dell'assegno fissato dal Presidente del Tribunale, così operando una erronea equiparazione fra l'obbligazione civilistica del pagamento dell'assegno alimentare e quello, nascente dalla legge, di assicurare al coniuge ed ai figli minori i bisogni elementari dell'esistenza.
In particolare, secondo il ricorrente, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570, comma 2, non sanziona il mero inadempimento civilistico, occorrendo – ai fini penali – che gli aventi diritto all'assistenza versino in condizioni di bisogno, che l'obbligato sia in condizioni di fornire i mezzi di sussistenza e versi in dolo specifico.
La Cassazione non condivide le tesi difensive dell'imputato.
Gli Ermellini rilevano come il ricorso presentato verti nella ricostruzione degli elementi strutturali della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570 c.p., comma 2 e dei tratti differenziali con la fattispecie di inadempimento civilistico, correlata al mancato versamento dell'assegno di separazione.
Sul punto, la Cassazione ribadisce che, certamente, integra il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori ed al coniuge, omettendo di versare l'assegno di mantenimento; tuttavia, non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l'inadempimento civilistico, poiché la norma – in conformità con la sua ratio legis, ovvero garantire che il soggetto obbligato assista con continuità i figli e gli altri soggetti tutelati – non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti con la separazione: ne deriva che non può ritenersi che la condotta delittuosa sia integrata da qualsiasi forma di inadempimento, ma deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire.
Il giudice penale, quindi, deve valutare in concreto la "gravità" della condotta e, nel caso di corresponsione parziale dell'assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, ivi compresa la oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica intervenuta, in relazione alla persona del debitore ( Cass. n. 24050/2017).
Alla luce di tanto, con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento ritiene che la specifica reiterata condotta dell'imputato – che, autonomamente, ha autoridotto l'importo dell'assegno di mantenimento, senza ricorrere al giudice civile per ottenere eventuali revisioni dell'importo – integri il reato contestato: l'uomo, infatti, non si è trovato, per imprevedibili ragioni, in condizioni economiche tanto difficili e precarie da non poter adempiere alle obbligazioni assunte; d'altro canto, invece, l'importo assegnato alla persona offesa (novecento Euro mensili) appariva appena sufficiente ad assolvere alle necessità alimentari, di abitazione e di cura come emerse nel corso del giudizio.
Ne deriva che, il comportamento posto in essere dall'imputato ha fatto venir meno, in concreto, la fruizione dei mezzi di sussistenza da parte degli aventi diritto: si è, pertanto, in presenza dell'azione tipica della sottrazione agli obblighi di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, assistita dall'indispensabile elemento psicologico del reato, dal momento che, in assenza di cause di giustificazione reali, l'imputato ha proceduto alla autoriduzione dell'importo della somma dovuta corrispondendo all'ex moglie l'importo dell'assegno chiaramente inadeguato, in presenza di condizioni personali (mancanza di lavoro) e familiari della beneficiaria a lui perfettamente note, a far fronte alle indispensabili esigenze di vita di se stessa e del figlio minore.
In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'uomo e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
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