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Scuola. Strumenti e criteri di valutazione devono essere conformi alle previsioni del P.E.I.

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 Con sentenza n.741/2022 del 24/05/2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia è stato chiamato ad esprimersi sull'adeguatezza degli strumenti e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti ai fini dell'ammissione agli esami di Stato di uno studente affetto da disturbo oppositivo provocatorio e ritardo intellettivo di grado lieve, il quale non sarebbe stato valutato utilizzando modalità consone ai suoi bisogni secondo le indicazioni del P.E.I.(fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato.

I fatti di causa

Il ricorrente è uno studente che non è stato ammesso agli esami di maturità relativi all'anno scolastico 2020/2021a causa dell'attribuzione di due insufficienze in materie tecniche, a fronte di votazioni più che sufficienti in tutte le altre materie.

Conseguentemente ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento dei seguenti atti:

  • il verbale del Consiglio della Classe relativo allo scrutinio finale dell'anno scolastico 2020/2021 per la parte riguardante la valutazione dell'alunno,
  • le griglie di valutazione nelle materie in cui è stato valutato insufficiente,
  • la valutazione finale del Consiglio di Classe in cui si legge che "l'alunno ha frequentato le lezioni in modo discontinuo (…). I risultati conseguiti a livello di conoscenze, competenze e capacità specifiche sono carenti in alcune o tutte le aree disciplinari e l'impegno non è risultato adeguato a colmare le lacune".

 A sostegno delle proprie ragioni la parte ricorrente ha esposto che:

  • si tratta di uno studente affetto da disturbo oppositivo provocatorio e ritardo intellettivo di grado lieve, con problemi di disattenzione e iperattività, problematiche affettivo relazionali, immaturità e obesità,
  • il medesimo studente è stato riconosciuto dalla competente commissione medica sanitaria invalido al 50%,
  • nonché è stato destinatario di un piano individuale (cd. P.E.I.), previsto dalla legge n.104/92 per garantire agli studenti portatori di handicap il diritto all'istruzione e all'educazione mediante l'integrazione scolastica, realizzata attraverso un adattamento della metodologia utilizzata e delle modalità di valutazione alle condizioni particolari dello studente.

In particolare il ricorrente lamenta che i docenti non hanno fornito allo stesso il giusto materiale per l'apprendimento e che il giudizio complessivo di inadeguatezza delle capacità generali e competenze elaborative sviluppate dallo studente non avrebbe tenuto conto del complesso delle aree disciplinari né della circostanza che in alcune materie lo studente non sarebbe stato valutato utilizzando modalità consone ai suoi bisogni, secondo le indicazioni del P.E.I.

Il TAR ha trattenuto la causa in decisione ritenendo sussistente l'interesse alla decisione del merito della controversia e ritenendo che laddove la domanda risultasse fondata non ci sarebbero impedimenti oggettivi alla riconvocazione del consiglio di classe per la riconsiderazione delle determinazioni assunte e possibile ammissione agli esami di maturità dello studente.

La decisione del TAR

Il Collegio ha ritenuto che il giudizio di inadeguatezza espresso sulla base delle due insufficienze non ha in effetti tenuto in considerazione i risultati significativamente positivi raggiunti dallo studente in tutte le altre materie.

Inoltre il Tar ha rilevato che un giudizio complessivo così severo non è stato preceduto da una verifica circa l'adeguatezza degli strumenti e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti nelle due materie nelle quali lo studente ha riportato l'insufficienza.

A questo proposito il Tar ha specificato che gli strumenti e criteri di valutazione devono essere parametrati ai bisogni dello studente e conformi alle previsioni del P.E.I., tenendo in considerazione, tra l'altro, le difficoltà generali e le ricadute sulla proficua frequentazione scolastica determinate dalla pandemia.

Sulla base di queste considerazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati, disponendo la conseguente riconvocazione del Consiglio di classe per la riconsiderazione dei risultati conseguiti nell'a.s. 2020/2021, ai fini dell'ammissione agli esami di di stato per il conseguimento del diploma conclusivo del ciclo di studi. 

 

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