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La disciplina speciale scolastica è in rapporto di incompatibilità con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal d. lgs 368/2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi, avendo la L. 124/1999 tipizzato ex ante le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze ed avendo essa, inoltre, considerato, nella disciplina delle proroghe e dei rinnovi, oltre che le peculiarità del sistema del doppio canale, anche le esigenze di continuità didattica e ciò per concluderne che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima» (Cass., n. 22252/2016).
Questo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 36882 del 26 novembre 2021.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Parte ricorrente ha impugnato la sentenza pronunciata dal Giudice di secondo grado con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR), per la reiterazione di contratti di docenza a termine.
In buona sostanza, a dir di parte ricorrente, la Corte d'appello, escludendo dal computo le supplenze su organico di fatto e quelle temporanee, ha ritenuto non superati i 36 mesi o 3 anni, che segnano il limite invalicabile per un legittimo ricorso al lavoro a tempo determinato in ambito scolastico.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.Secondo i Giudici di legittimità, tali doglianze sono infondate in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, dal momento che la Corte territoriale ha in realtà escluso che il superamento del limite triennale sulla base di supplenze su organico di fatto o temporanee integri utilizzazione abusiva della contrattazione a termine. A questo deve aggiungersi che in giurisprudenza è pacifico che la disciplina scolastica si pone in una situazione di incompatibilità con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal d. Lgs. 368/2001, sia con riferimento ai requisiti di forma che con riguardo al regime delle proroghe e dei rinnovi. E ciò in considerazione del fatto che la L. 124/1999 ha tipizzato ex ante le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze e ha previsto nella disciplina delle proroghe e dei rinnovi, oltre che le peculiarità del sistema del doppio canale, anche le esigenze di continuità didattica. Ne consegue che la reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee non integra una ipotesi di abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. Con l'ovvia ulteriore conseguenza che ove il docente ravvisi un ricorso distorto a tali tipologie di supplenza, avrà l'onere di dimostrarlo, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima (Cass. 22252/2016).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
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