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Scuola: il vizio procedurale non determina il diritto alla promozione in assenza di competenze culturali

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Se l'amministrazione scolastica omette informative attuative di quanto previsto nei vari piani didattici o viola oneri posti a suo carico, dette omissioni o violazioni «non possono incidere sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione alla classe successiva dell'alunno, atteso che il giudizio di non ammissione dello stesso alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale dell'alunno» (Consiglio di Stato, VI, n. 616/2010; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, n. 1986/2019; T.A.R. Lazio, Roma, III-bis, n. 11777/2019; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, I, n. 388/2019; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1480/2019; T.A.R. Molise, Campobasso, I, n. 291/2019),

Questo è quanto ha ribadito il Tar Sicilia con sentenza n. 665 dell'11 marzo 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al Tar il provvedimento scolastico-dirigenziale con cui il figlio non è stato ammesso alla classe successiva. Essi ritengono che detto provvedimento è illegittimo in quanto:

  • la scuola frequentata dal figlio ha disatteso in modo sistematico e in ogni sua previsione il Piano Didattico Personalizzato, lamentando il superamento del numero delle assenze consentite;
  • «l'alunno è riuscito ad avvicinarsi alla sufficienza in quasi tutte le materie, ad eccezione di tre;
  • il solo limite imposto dalla normativa è che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno, mentre nel caso di specie tale circostanza non sussiste».

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita dai ricorrenti.

La decisione del Tar.

Innanzitutto, occorre esaminare la normativa applicabile al caso in esame, ossia l'art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009. Secondo tale disposizione, «ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali [...] motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo». 

Ciò detto, tornando al caso di specie, i ricorrenti riferiscono che il numero di assenze imputabile al loro figlio è giustificato dalla relazione certificata del medico specialista prodotta all'amministrazione scolastica. Tale relazione non è stata contemplata nella delibera del collegio docenti come rientrante tra i casi eccezionali che consentono la deroga di cui alla su esposta norma.Tuttavia, ad avviso del Tar, anche volendo considerare come eccezionale quanto certificato nella relazione innanzi citata, nella fattispecie in esame, il collegio docenti «ha "simulato" lo scrutinio dell'alunno, il quale non ha raggiunto l'effettiva sufficienza in dieci materie». Questo sta a significare che lo studente è stato ritenuto, a prescindere da tutto e quindi a prescindere anche dalla lamentata mancata attuazione del Piano Didattico Personalizzato, inidoneo ad affrontare proficuamente la classe successiva perché non in possesso delle necessarie competenze culturali. Un giudizio, questo, che non può essere compromesso da omissioni o violazioni commesse dalla scuola nell'ambito nelle misure attuative dei piani educativi. Infatti un vizio procedurale non determina il diritto alla promozione di uno studente che non ha maturato le conoscenze necessarie per frequentare la classe successiva. Sostenere il contrario, secondo i Giudici amministrativi, equivarrebbe «a sostenere che colui che richieda un permesso di costruire per un progetto non conforme agli strumenti urbanistici abbia automaticamente diritto a conseguire il titolo autorizzatorio nel caso in cui il diniego sulla sua istanza sia stato espresso da un organo del comune non competente a provvedere. In buona sostanza, anche se la scuola omettesse del tutto, non solo l'attivazione delle prescritte misure didattiche integrative e l'adempimento degli oneri informativi, ma, persino, l'ordinaria celebrazione delle lezioni, non per tale ragione gli alunni potrebbero transitare nella classe successiva, anche perché ciò condurrebbe alla discutibile conseguenza secondo cui, in ipotesi, potrebbe ricevere il diploma di scuola media superiore anche uno studente che non sia neppure in condizione di leggere e scrivere».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha respinto il ricorso. 

 

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