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Scuola e procedura assunzionale per chiamata: il decreto

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È dell'8 giugno scorso il decreto ministeriale emesso al fine di disciplinare la procedura assunzionale per chiamata nelle scuole, «ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", ed in particolare i commi da 17 a 17-septies, che stabiliscono, per soggetti inseriti in graduatorie preordinate all'assunzione a tempo indeterminato, una procedura assunzionale per chiamata, volta alla riduzione dei contratti a tempo determinato».

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e le modalità di attuazione della procedura in questione.

La procedura di assunzione per chiamata

Per «procedura di chiamata si intende quella di immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di appartenenza». I soggetti che possono partecipare a detta procedura sono:

  • gli insegnanti presenti nelle graduatorie concorsuali utili per l'immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato «in un'altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria»;
  • i docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento (GAE). Questi soggetti possono presentare un'istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto alla provincia dove risultano collocati. I docenti inseriti nella I fascia ove risultino presenti nelle GAE di due province diverse, dovranno, in ogni caso, optare per una sola regione.  

 Non hanno accesso alla procedura in esame i docenti già di ruolo o i destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato. E ciò in considerazione del fatto che fine di tale procedura è quello di ridurre i contratti a tempo determinato. In tali casi, giocano un ruolo fondamentale, gli Uffici scolastici regionali (USR), i quali, attraverso un sistemo informatizzato, provvedono a eliminare i nominativi di coloro che vi hanno rinunciato o che sono stati destinatari di proposte a tempo indeterminato.

Modalità di partecipazione

Tutti i soggetti legittimati a partecipare a detta procedura dovranno presentare un'istanza, «per ciascuna graduatoria di provenienza per i posti di una o più province di una sola regione, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di riferimento». L'istanza va presentata attraverso la piattaforma ministeriale con l'indicazione:

  • della regione scelta;
  • della provincia o delle province di destinazione nell'ambito della regione scelta;
  • delle «classi di concorso/tipo posto di interesse e delle relative graduatorie di inserimento, che costituiscono titolo di accesso alla procedura di chiamata»;
  • nel caso di più province scelte, dell'ordine di preferenza tra le stesse e, nell'ambito di ciascuna provincia, dell'ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo;
  • nel caso di una sola provincia scelta, dell'ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo;
  •  nell'ipotesi di aggregazione territoriale di concorsi, della provincia/regione di provenienza e dell'USR responsabile della procedura concorsuale.

«Per la presentazione delle domande è previsto un termine di 5 giorni dalla data di apertura delle funzioni. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore».

Entro il 10 settembre dell'anno scolastico di riferimento, gli USR pubblicheranno gli elenchi degli aspiranti, tenendo conto di un preciso ordine di priorità, ossia si considereranno:

  • innanzitutto coloro che sono inseriti nelle graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
  • successivamente dei soggetti inseriti nelle graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

Se gli elenchi non conterranno «un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procederà all'immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa». Formati gli elenchi, i dirigenti degli USR provvederanno a individuare i soggetti in possesso del titolo per l'immissione in ruolo. Se il chiamato rinuncerà, si procederà con lo scorrimento delle posizioni. In caso di accettazione, l'immesso in ruolo, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, decadrà da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, «ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito. Infine, in caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l'aspirante decadrà dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto». 

 

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