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Pianerottolo è "privata dimora" che giustifica legittima difesa domiciliare

violenza-privata
I giudici della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8090 del 20 febbraio 2018 hanno stabilito che anche gli spazi condominiali come il pianerottolo rientrano nella categoria delle "appartenenze" dell´abitazione ai sensi dell´art. 614 c.p.. Una qualificazione che fa scattare l´applicazione della legittima difesa domiciliare.



I Fatti
La Corte di Assise d´Appello di Roma con la propria decisione, in riforma delle sentenza emessa dalla Corte di Assise di Frosinone, riconoscendo l´applicazione della esimente prevista dall´art. 62 n. 2 cp, dichiarava l´imputato appellante responsabile del reato di omicidio e gli comminava la pena di anni dieci di reclusione.

Nonostante la diminuzione della pena in fase di appello, l´imputato impugnava la decisione in cassazione deducendo tre motivi.
Col primo motivo denunciava il vizio motivazionale con la violazione degli articoli 43 e 53 comma 2 c.p., il travisamento in quanto secondo la difesa dell´imputato di merito avrebbero travisato la prova. Infatti lo sparo della pistola con cui la vittima ha trovato la morte era avvenuto in maniera accidentale e comunque i giudici della Corte di Assise d´Appello - a dire del ricorrente - avrebbero dovuto applicare la scriminante della legittima difesa c.d. "domiciliare" in considerazione del fatto che la vittima aveva violato il domicilio trovandosi con una condotta minacciosa sul pianerottolo dell´abitazione dell´imputato.

Col secondo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante putativa o dell´eccesso colposo di legittima difesa.



Ragioni della decisione
Secondo i giudici di legittimità il primo motivo proposto era fondato. Infatti la ricostruzione della dinamica dei fatti, ai fini della valutazione della sussistenza della scriminante della legittima difesa ai sensi dell´art. 52 c.p., comma 2, risultava lacunosa.

I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse errato nell´ escludere in radice la possibilità dell´applicazione della legittima difesa "domiciliare", non avendo erratamente considerato il pianerottolo dell´abitazione assimilabile a quelle parti dell´abitazione tali far operare la scriminante della legittima difesa domiciliare.

La Corte di Cassazione ha infatti ribadito come in precedenza con più pronunce avesse "affermato, in tema di violazione di domicilio, che rientra nella nozione di "appartenenza" di privata dimora il pianerottolo condominiale antistante la porta di un´abitazione, ....... (Sez. 5, n. 12751 del 20/10/1998 - dep. 03/12/1998, Palmieri, Rv. 213418); ...che anche l´androne di uno stabile integra il concetto di appartenenza, ad esso si estendendosi la tutela prevista dalla legge per la violazione di domicilio (Sez. 2, n. 6962 del 20/03/1987 - dep. 27/05/1987, Marocchi, Rv. 176081); "



I giudici della Prima Sezione Penale hanno ritenuto fondato pure il secondo motivo del ricorso.
Per le motivazioni sopra riportate e per quelle altre relative al tema della "difesa della propria o altrui incolumità" e al "pericolo di aggressione che la vittima aveva posto in essere a danno dei familiari dell´imputato, che potranno essere esasinati in maniera compiuta nella motivazione che per esteso si trova nel testo della sentenza allegata, hanno deciso di annullare con rinvio la sentenza impugnata per l´evidente vizio motivazionale che la stessa presenta.
Si allega sentenza
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