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Fondo d´integrazione salariale: modalità di presentazione delle domande

Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ha riordinato la normativa sugli ammortizzatori sociali, prevedendo, tra l’altro, dal 1° gennaio 2016 la ridenominazione del Fondo residuale (istituito con D.I. n. 79141/2014) in Fondo di integrazione salariale.
Con la Circolare numero 22 l’Inps fornisce le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e sulla modalità di presentazione della domanda necessaria ad accedervi.
Il Fondo di integrazione salariale, in continuità con il Fondo residuale, assicura la medesima funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dall´art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi quantificato nella percentuale del 5,84. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo. In particolare nella circolare si rappresenta:
- Assegno di solidarietà
A norma dell’art. 31, del D.Lgs. 148/2015, l’assegno di solidarietà è una prestazione garantita a seguito di un accordo collettivo aziendale, stipulato tra i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che stabilisca una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 24 della l. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.
Nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della nuova normativa, recanti i nuovi criteri per l’approvazione e la concessione dei trattamenti, gli stessi sono autorizzati, previo istruttoria, alla luce dei criteri individuati nel D.M. n. 46448/2009 in tema di contratti di solidarietà. A tal fine le istanze dovranno essere corredate dell’apposita scheda causale presente nell’area download della procedura di invio delle domande.
All’assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
L’assegno è garantito:
per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti.
Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate, sulla base dei criteri esposti nel successivo paragrafo 4, entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale.
La riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
- Assegno ordinario
L’assegno ordinario è garantito, quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.
Nelle more dell’uscita del decreto ministeriale, recante i nuovi criteri per l’approvazione e la concessione dei trattamenti, i trattamenti sono autorizzati sulla base dei criteri fino ad oggi utilizzati, in particolare per le causali della CIGS si farà riferimento ai seguenti D.M.:
D.M. 31444/2002 per la causale di riorganizzazione aziendale;
D.M. 31826/2002 per la causale di crisi aziendale.
La domanda di assegno ordinario deve essere presentata, sulla base dei criteri esposti nel paragrafo 4 della circolare sotto linkato, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa.
Anche all’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
In caso di presentazione tardiva della domanda, stante l’applicazione del disposto di cui all’art. 15, c. 3, del D.Lgs. 148/2015, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente), ai fini di una corretta rideterminazione delle ore di sospensione il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto le ore di sospensione effettuate nei periodi non indennizzabili a causa della presentazione tardiva dell’istanza per il tramite del modello allegato alla circolare 201/2015 e anch’esso reperibile nell’area download della procedura.
In caso di domande presentate prima del termine iniziale di 30 giorni dalla data di inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa, la procedura non consentirà l’inoltro della domanda invitando l’utente a ripresentarla nei termini di legge.
Per saperne di più:
Circolare numero 22 del 04 febbraio 2016
Fonte: Inps

Fonte: Quotidiano della p.a.

 

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