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Giudice tenuto a optare per adozione minore se parenti inadeguati o lontani

Nel caso di inesistenza di rapporti significativi tra nonni e nipoti è legittima la dichiarazione di adottabilità, a favore di terzi, dei nipoti minori e l´esclusione dei primi dall´affidamento dei nipoti.
Questo è quanto stabilito in ordine ad un delicatissimo caso, trattato prima dai Giudici di merito e poi dai Supremi Giudici di Cassazione, al centro del quale sta la giusta lettura del concetto "rapporti significativi" nonni-nipoti con i dovuti temperamenti.
Nel caso de quo, deciso con la recente ordinanza n. 9021 del 2018 della Corte di Cassazione non c´era alcun dubbio che tra le nipoti ed i nonni non si fosse costruito alcun rapporto significativo, ossia nessuna relazione tale da ricoprire un valore fondamentale nella vita delle giovani nipoti ed in generale nel loro sviluppo psico-fisico.
I nonni, nel caso in esame emersi concretamente solo nella fase di giudizio e sempre risultati assenti rispetto alle nipoti (nonché nei confronti della stessa figlia), anche nei periodi più tragici della loro esistenza, non avevano sicuramente svolto un concreto ruolo affettivo ed educativo benefico nella strutturazione della personalità delle nipoti e nell´acquisizione di una propria identità familiare ed individuale.
Per questa ragione, nessun cambio di rotta da parte dei Giudici è scaturito dal tardivo intervento dei nonni, pronti anche a trasferirsi in Italia dal lontano Egitto, di fronte all´incapacità della figlia di prendersi cura delle figlie, essendo palese la carenze del detto "rapporto significativo" e risultando tra l´altro incolmabile in breve tempo il vuoto affettivo esistente derivante non da un´impossibilità incolpevole a coltivare il rapporto da parte dei nonni (che avrebbe fatto presagire una potenzialità di recupero) ma da una conscia e colpevole "distanza" fisica , emotiva e materiale.
 
Quanto detto ed in particolare la totale mancanza di potenzialità di recupero in tempi ragionevoli o comunque compatibili con l´equilibrato e sereno sviluppo della personalità delle minori, che si troverebbero tra l´altro in un nuovo contesto linguistico culturale neutro affettivamente, ha portato i Supremi Giudici, nel supremo interesse delle minori, a condividere la statuizione dei Giudici territoriali confermando la pronuncia di adottabilità delle bimbe nonostante l´opposizione degli inadeguati genitori.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo
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