Si prefigurano tempi duri per quegli uomini e quelle donne che, pur legate al partner dal vincolo matrimoniale, per noia o per qualsiasi altra ragione frequentino siti web di incontri con persone dell´altro sesso. A prescindere dalle reali intenzioni, se cioè si tratti di un modo come un altro per ingannare il tempo, o per sentirsi leoni da tastiera, ed anche a prescindere dalle conclusioni del primo incontro, se si arresti ad uno scambio virtuale di convenevoli o si trasferisca in una camera da letto, questo comportamento è in sè "circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l´insorgere della crisi matrimoniale all´origine della separazione".
Lo ha messo nero su bianco La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 9384 resa dalla prima sezione civile, che ha espresso un altro principio, e cioè che il coniuge che, ovviamente senza esserne stato informato ed essere stato tanto meno consenziente, abbia scoperto il descritto vizietto da parte del partner, ha il diritto, senza alcuna necessità di giustificarsi e tantomeno senza intavolare un procedimento giudiziario di qualsiasi tipo, di farsi i bagagli e di andarsene, piantando in asso il coniuge infedele.
Sì, infedele, in quanto nella condotta descritta i supremi giudici di legittimità hanno ravvisato i connotati del tradimento, così respingendo il ricorso di un uomo che aveva chiesto che alla moglie, che appunto se ne era andata da casa, fosse addebitata la separazione e che il giudice revocasse la regolamentazione economica post separazione, ed in particolare lo liberasse dall´obbligo di contribuire, con un assegno mensile pari a 600 euro, al mantenimento della moglie, peraltro, ironia della sorte, non sono benestante ma molto più giovane di lui.
I supremi Giudici di legittimità hanno quindi confermato quanto stabilito nel 2014 dalla Corte territoriale di Bologna che, appunto, aveva ritenuto la navigazione consapevole su siti web di incontri sessuali. una pronuncia non condivisa dall´uomo, un anziano signore ma ancora molto attento al fascino dell´altro sesso, che aveva interposto ricorso sostenendo che "tale circostanza non era sufficiente a provare che l´allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi".
Ma il tentativo di "minimizzare la condotta" non è riuscito al ricorrente, nonostante egli abbia posto l´accento sulla "breve durata del matrimonio, nemmeno un anno e sulla circostanza che la di lui coniuge svolgesse lavori in nero e possedesse automobili di grossa cilindrata e quote di immobili.
Nonostante, infatti, parte di queste tesi siano state confermate, per l´uomo non c´è stato nulla da fare e al ricorrente soccombente non rimarrà altro che continuare, a causa della sua passione per gli incontri in chat, a pagare un assegno all´ex, che, separata, rimarrà libera di convolare ad incontri più fedeli e soprattutto reali.