in ordine alla questione se alla parte civile debba essere notificato l´avviso di fissazione di udienza avanti al Tribunale del riesame a seguito di impugnazione proposta dall´imputato avverso un provvedimento di sequestro conservativo sollecitato proprio dalla parte civile.
L´altra questione correlata di cui le Sezioni Unite sono state investire riguardava la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione qualora non fosse stata avvisata dell´udienza avanti il Tribunale del Riesame e questi avesse annullato il provvedimento di sequestro di beni disposto a tutela dei propri interessi futuri.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15290 del 5 aprile 2018 hanno affermato che il difensore della parte civile ha diritto di ricevere la notifica dell´avviso dell´udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall´imputato avverso un´ordinanza di sequestro conservativo.
In caso di mancata notifica , la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l´ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro.
I Fatti
Nel corso del procedimento penale in cui l´imputato era stato chiamato a rispondere del reato di bancarotta aggravata, il Tribunale di Lecce, su richiesta della parte civile proposta ex art. 316 cod. proc. pen., disponeva il sequestro conservativo di taluni beni immobili a garanzia dei crediti vantati dalla costituita parte civile.
Tale provvedimento veniva, impugnato ex art. 324 cod. proc. pen. e il Tribunale del riesame, con propria ordinanza , escludendo il periculum in mora annullava il provvedimento impugnato.
Avverso l´ordinanza di annullamento del Tribunale del Riesame proponeva ricorso per cassazione la parte civile, deducendo due motivi: con il primo, denunciava la violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), e 324 cod. proc. pen., perché il Tribunale, non aveva provveduto ad avvisare dell´udienza la parte civile, violando le regole del contraddittorio; con il secondo, denunciava l´illegittimità dell´ordinanza di revocadel provvedimento di sequestro conservativo, perché fondata su un´erronea valutazione del periculum in mora.
Il procedimento avanti la Corte di cassazione veniva assegnato alla Quinta Sezione Penale che avvertiva la necessità di investire le Sezioni Unite per un approfondimento sia della questione circa la legittimazione della parte civile a ricorrere ex art. 325 cod. proc. pen. contro l´ordinanza di revoca o annullamento del provvedimento di sequestro conservativo, sia di quella relativa alle conseguenze dell´omesso avviso alla medesima parte civile dell´udienza disposta per il riesame del sequestro conservativo.
Ragioni della decisione
I giudici delle Sezioni Unite hanno evidenziato che entrambi i temi sollevati dalla Sezione rimettente sono stati già oggetto di esame da parte della sentenza delle Sez. U,n. 47999 del 25/09/2014, Alizzi. Ciò nonostante si rende necessaria una ulteriore riflessione.
Con riferimento al primo tema sollevato relativo alla necessità della notifica alla parte civile dell´avviso della fissazione dell´udienza avanti al Tribunale del Riesame, i giudici di legittimità hanno affermato che le regole che disciplinano le modalità e le forme dell´impugnazione dei provvedimenti cautelari patrimoniali (comma 6 dell´art. 324 cod. proc. pen.) vanno interpretate non alla lettera con e con un approccio del tutto formale ma secondo un´interpretazione "costituzionalmente orientata".
Ciò al fine di evitare profili di illegittimità costituzionale delle norme in questione che potrebbero essere in contrasto con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e con il principio del pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
Pertanto va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto: "Il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell´udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall´imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all´udienza. In mancanza di tale partecipazione, la patte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l´ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.". Per le suddette ragioni, è stato accolto il primo motivo di ricorso e annullata senza rinvio l´ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce perché proceda a nuovo giudizio di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Si allega sentenza SS UU