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Il DS può sospendere docenti e ATA ma solo fino a 10 giorni.Miur "reinterpreta" disciplina

Mentre sono già operative le novità introdotte dal DLgs n 75/2017 (entrato in vigore il 22/06/2017) in merito ai provvedimenti disciplinari nel Pubblico Impiego, incluso il settore della scuola, l´Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con la propria Circolare n. 12427 del 18-08-2017, chiarisce alcuni aspetti importanti.
Le modifiche, rispetto alle disposizioni precedenti, previste dal Dlgs 165 del 2001, riguardano anche i termini del procedimento, le competenze e le comunicazioni obbligatorie.
In particolare, l´USR ha richiamato l´attenzione sull´introduzione del
comma 9-quater nell´art. 55-bis, "che attribuisce, eliminando definitivamente ogni dubbio
interpretativo, la competenza del procedimento disciplinare, per le infrazioni per cui è prevista
l´irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per
dieci giorni, al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale".
La riforma, dunque, supera definitivamente i dubbi sollevati da parte della giurisprudenza: la
competenza dei Dirigenti Scolastici nell´irrogazione di sanzioni disciplinari sino alla sospensione
fino a 10 giorni, è oggi espressamente prevista dalla legge.
E´ per il resto stata confermata la competenza degli U.C.P.D.
Nei casi di infrazioni più gravi, dunque, il Dirigente Scolastico interessato, immediatamente,
e comunque entro 10 giorni, segnala all´Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari i fatti
rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.

 

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