Incorre in una responsabilità penale il gestore di un albergo che non provvede a insonorizzare l´impianto di condizionamento dell´aria che disturba il riposo di coloro che dimorano nelle vicinanze.
Lo ha confermato la Cassazione penale (Sez. F) nella sentenza 39883/2017 depositata il 4 settembre.
Nel caso esaminato dai giudici di legittimità l´albergo era munito di un impianto di condizionamento dell´aria (posto sul tetto) non insonorizzato, privo di paratie e particolarmente rumoroso, e tale da disturbare il riposo quotidiano di numerose persone dimoranti nei dintorni. Tale circostanza impediva di configurare il solo illecito amministrativo, "non potendosi configurare una fonte rumorosa ex se strumentale all´attività alberghiera, come tale insuscettibile di riduzione di emissioni".
Il pronunciamento della Cassazione è tra i primi in Italia, quantomeno del giudice di legittimità, e potrebbe dare la stura a centinaia o migliaia di contenziosi se si considera che tanto negli alberghi, come negli edifici pubblici e nelle abitazioni private il numero degli apparecchi con le sopracitate caratteristiche è amplissimo, e che spesso tali immobili sono ubicati nei centri abitati.
Possibile immaginare, pertanto, che, richiamando i principi enucleati dalla Corte, possano essere intentate, da parte dei soggetti lesi, cause civili dirette alla cessazione dei comportamenti lesivi e al risarcimento dei danni subiti. Fermo restando la possibilità di procedere in sede penale, così come nel caso che ha condotto la corte al pronunciamento in commento.
Fonte:
Casa&Clima
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