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Rivenditore auto usate, Tar Lazio: è sanzionabile se non verifica il reale chilometraggio

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Un rivenditore di auto usate, prima di immettere sul mercato un veicolo acquistato da terzi, deve effettuare i controlli necessari in merito al chilometraggio realmente attribuibile a tali veicoli. In mancanza sarà responsabile di una pratica commerciale scorretta o ingannevole, a prescindere dall'effettiva incidenza di tale pratica sulle scelte dei consumatori. È quanto ha statuito il Tar Lazio, con sentenza n. 4787 dell'11 aprile 2019.

Ripercorriamo i punti salienti della questione sottoposta all'attenzione dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente è una società rivenditrice di automobili usate. È accaduto che è stata destinataria di un provvedimento sanzionatorio da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) «per aver commercializzato quattro autovetture usate con chilometraggio inferiore a quello reale, ingannando i consumatori sul relativo valore commerciale ed elevandolo fittiziamente». Contro tale provvedimento, il rivenditore ha proposto opposizione e così il caso è giunto dinanzi al Tar Lazio.

La decisione del Tar.

I Giudici amministrativi, innanzitutto, precisano che, nel mercato delle auto usate, i potenziali acquirenti per esaminare la convenienza dell'offerta, valutano principalmente la percorrenza chilometrica complessiva. Più bassa è tale percorrenza, più alto è il valore commerciale delle vetture. 

 Ne consegue che l'indicazione di un chilometraggio inferiore rispetto a quello reale, determinando un aumento del predetto valore:

  • costituisce un indebito vantaggio economico in relazione al prezzo finale di vendita;
  • provoca effetti pregiudizievoli per i consumatori acquirenti anche successivamente al momento della compravendita. Si pensi alle «operazioni di manutenzione, controllo ed effettuazione dei c.d. "tagliandi", necessarie in connessione al reale chilometraggio, artificialmente celato, ma non prevedibili all'atto di acquisto, soprattutto se presso un "concessionario plurimarche" professionale».

Da quanto sopra, pertanto, emerge l'importanza per il rivenditore, che acquista da terzi le auto usate per rivenderle ai consumatori, di verificare il quadro strumenti e la percorrenza chilometrica indicata sulle vetture in questione al fine di escludere un'eventuale manomissione. «Nella fattispecie in esame, invece, il professionista […] ha agito in palese contrasto con gli obblighi su di lui incombenti, fornendo informazioni ingannevoli all'atto di vendita ai consumatori acquirenti senza adottare i controlli necessari in merito alla verifica del chilometraggio realmente effettuato da tali autoveicoli». Questo comportamento contrario alla minima diligenza richiesta per tali professionisti del settore, secondo i Giudici amministrativi, è stato correttamente preso in considerazione dall'AGCM, prima di irrogare il provvedimento sanzionatorio impugnato e integra una pratica commerciale scorretta e ingannevole. E ciò in considerazione del fatto che al centro della sanzione in questione viene posta la carenza di diligenza della ricorrente, a prescindere dal concreto pregiudizio subito dal consumatore e dalla consapevolezza dell'alterazione da parte del rivenditore. 

 Chiarito questo, i Giudici amministrativi fanno rilevare che, restando ferma la piena censurabilità del comportamento adottato dalla ricorrente, occorre esaminare il provvedimento sanzionatorio impugnato sotto il profilo quantitativo, ossia accertare se la sanzione comminata sia o meno proporzionale rispetto all'illecito commesso dalla ricorrente. In punto, l'art. 11 Legge n. 689/1981 stabilisce che «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche». Nel caso di specie, l'AGCM, a parere del Tar, non ha correttamente valutato la proporzionalità della sanzione in esame nel modo indicato dalla suddetta disposizione dal momento che non ha tenuto conto:

  • l'assenza di precedenti procedimenti a carico della ricorrente,
  • l'esiguità del numero di autovetture su cui era mancato il preventivo controllo dell'effettiva percorrenza chilometrica,
  • «la durata della pratica, che [...] non ha visto una continuità temporale, proprio per l'esiguo numero di vetture in proporzione a quelle vendute in tale periodo».

Tali circostanze, ad avviso dei Giudici amministrativi, sono rilevanti ai fini di una rideterminazione della sanzione, nel senso di una congrua e proporzionata sua riduzione.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente all'entità della sanzione. 

 

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