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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, pronti i codici tributo

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L'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall'articolo 1, comma 1 , del decreto del Mef 28 dicembre 2018, pubblicato nella GU n. 5 del 7 gennaio 2019, ha previsto tra l'altro, che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.


La suddetta disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio2019.

Tanto premesso, fermo restando che il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l'apposito servizio telematico reso disponibile nell'area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle entrate, in alternativa, per consentirne il pagamento tramite i modelli "F24" e "F24 Enti pubblici" (F24 EP), si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • "2521" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014";
  • "2522" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014";
  • "2523" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014";
  • "2524" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014";
  • "2525" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI";
  • "2526" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI".

In sede di compilazione del modello "F24", i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

In sede di compilazione del modello "F24 Enti pubblici", i suddetti codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", riportando nella sezione "DETTAGLIO VERSAMENTO" i seguenti dati:

- nel campo "sezione", il valore "F" (Erario);

- nel campo "codice tributo/causale", uno dei suddetti codici tributo;

- nel campo "riferimento A", nessun valore;

- nel campo "riferimento B", l'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Infine, si precisa che i codici tributo di seguito indicati, istituiti con le risoluzioni n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E del 23 marzo 2015, sono utilizzati per il versamento dell'imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018:

  • "2501" denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014";
  • "2502" denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI";

"2503" denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI". 

 

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