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Ritardo p.a. conclusione procedimento: sì a risarcimento se provata aspettativa esito favorevole

Ritardo p.a. conclusione procedimento: sì a risarcimento se provata aspettativa esito favorevole

Se la pubblica amministrazione (p.a.) ritarda nella conclusione del procedimento amministrativo, il risarcimento dei danni da ritardo previsto dall'art. 2 bis della Legge n. 241/1990 non può essere riconosciuto all'utente che ha dato avvio al procedimento suddetto e che lamenta la condotta inerte o tardiva della p.a. E ciò in considerazione del fatto che perché vi sia riconoscimento del predetto risarcimento del danno, occorre che:

  • sia dimostrata l'aspettativa del privato a un esito favorevole del procedimento amministrativo;
  • sussista la lesione dell'interesse legittimo pretensivo del privato, vale a dire il ritardo o l'inerzia della p.a. deve aver inciso negativamente sulla sfera privata del cittadino in forza della suddetta aspettativa.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lombardia, con sentenza n. 81 del 22 gennaio 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

La società ricorrente:

  • svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore degli ospiti dell'albergo dalla medesima gestito e al pubblico presso la sala bar situata nell'albergo;
  • è titolare di una concessione demaniale in zona sottoposta a tutela del territorio e destinata dal PGT a verde pubblico attrezzato;
  •  ha presentato una domanda di autorizzazione per ampliare l'area di concessione demaniale ed estendere la suddetta attività anche nei confronti di soggetti diversi dagli ospiti della struttura ricettiva.

È accaduto che l'ente comunale ha respinto l'istanza. Così, la ricorrente ha formulato richiesta di riesame, rimasta senza riscontro. Successivamente, la stessa ha avanzato un'ulteriore istanza di autorizzazione per la quale la p.a. ha comunicato preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell'art.10 bis Legge n. 241/1990. Avverso tale avviso, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, senza ricevere riscontro, neppure previa sollecitazione. Nessun riscontro, inoltre, ha ottenuto in merito alla conclusione del procedimento amministrativo.

Contro il silenzio del Comune, pertanto, la società ha proposto ricorso, chiedendo:

  • dichiararsene l'illegittimità con la conseguente condanna all'accertamento della fondatezza della pretesa con il rilascio dell'autorizzazione richiesta;
  • il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

Nel corso del giudizio, si è costituito l'ente comunale, depositando il provvedimento di diniego dell'autorizzazione richiesta e assumendo la sopravvenuta improcedibilità del gravame per carenza di interesse.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar

Innanzitutto appare opportuno far rilevare che in forza dell'art. 2 bis Legge n. 241/1990, le pubbliche amministrazioni [...] sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 

Al di fuori di questi casi e a esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo [...]. Malgrado detta previsione, è necessario precisare che l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono presumersi in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell'adozione del provvedimento amministrativo (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 2016, n. 4028; T.A.R. Milano, sez. II, 18/11/2019, n.2431). E ciò in considerazione del fatto che il risarcimento del danno da ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo può essere riconosciuto quando, attraverso una valutazione di merito, viene appurata una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del privato che ha avviato il procedimento amministrativo. In altri termini il riconoscimento del risarcimento dei danni non è avulso dalla dimostrazione che l'aspirazione del privato al provvedimento fosse probabilmente destinata a un esito favorevole. Alla stregua di tanto, appare evidente che l'ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell'adozione del provvedimento (Cons. Stato, sez. IV, 27/02/2020, n.1437; id. 20/10/2020, n. 6351; T.A.R. Veneto, sez. II, 10/12/2019, n. 1329). Ne consegue che, nel caso di specie, essendo intervenuto il provvedimento negativo del Comune, si palesa indimostrata la concreta spettanza del bene sostanziale al cui conseguimento il procedimento era finalizzato.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, quindi, i Giudici amministrativi hanno dichiarato i) cessata la materia del contendere, ii) improcedibile il ricorso. 

 

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