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Riscossione coattiva delle spese di giustizia: è competente in materia il giudice tributario?

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Riferimenti normativi: Art.2 D. Lgs. n. 546/92

Focus: La cartella di pagamento relativa alla liquidazione delle spese di giustizia, deve essere impugnata dinanzi al giudice tributario o dinanzi al giudice ordinario? Sulla tematica si è recentemente pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza n.959/6 del 30 gennaio 2023.

Principi generali: La disciplina della giurisdizione tributaria è contenuta nell'art.2 del D.Lgs.n.546/92 il quale dispone che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Sulla base di detta norma la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata da tempo nel ritenere che <<la giurisdizione spetta al giudice ordinario in ordine a questioni relative alla pretesa tributaria, se esse sono successive alla notifica della cartella di pagamento o all'atto esecutivo >>. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza n. 959/6/2023, richiamando l'art.2 del D.Lgs.n.546/92, si è pronunciata sulla controversia sorta a seguito dell'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate per la liquidazione delle spese di giustizia di una sentenza passata in giudicato. 

La cartella era stata emessa nei confronti di uno dei soci di una società s.r.l. in liquidazione, ormai estinta, pro quota come da piano di riparto, per responsabilità in solido del pagamento da parte dei coobligati. Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado contestando la sua responsabilità in quanto la società era estinta. L'Ufficio, invece, sosteneva che i soci dovevano considerarsi successori della società estinta, invocando altresì l'applicabilità dell'art.2495 c.c. La norma prevede, in particolare, che "ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci…." La Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso e il contribuente aveva impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. Quest'ultima ha sollevato, nel caso di specie, il proprio difetto di giurisdizione precisando che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art.72 bis del D.P.R.n.602/1973), va tenuta distinta la giurisdizione tributaria dalla giurisdizione ordinaria. 

<<Alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti che incidono sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) verificatisi fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della  cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. civ., sez. un., 28/07/2021, n. 21642 - Cass. civ., sez. un., 14/04/2020, n. 7822)>>. Nel procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia la notificazione della cartella di pagamento costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (Cassazione civile, sez. III, 30/01/2019, n. 2553). Conseguentemente trattandosi di una opposizione a precetto (Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2022, n. 7234), il relativo giudizio andava proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avanti al giudice ordinario. Pertanto, la Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in favore del Giudice ordinario. 

 

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